Comune di Sona

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Comune di Sona:


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:: Statuto Comunale

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Sona in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'Ordinamento delle Autonomie Locali.
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla Legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2 Autonomia
1.La Comunità di Sona è autonoma. Il Comune di Sona è l'Ente Locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 3 Finalità ed obiettivi dell' azione comunale
1. Il Comune di Sona svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria Comunità. La centralità della persona e della famiglia è promossa secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.
2. Ispira la sua azione amministrativa ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità al fine di perseguire criteri di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
3. Il Comune di Sona si propone di valorizzare i seguenti aspetti peculiari:
a) l'articolazione della Comunità in frazioni, ciascuna con aspetti storici, culturali, sociali e ambientali meritevoli di essere conosciuti e conservati;
b) la varietà delle attività economiche e produttive esistenti e il loro equilibrato rapporto col territorio;
c) il patrimonio paesaggistico, ambientale, storico e artistico presente sul territorio.
4. Il Comune di Sona persegue le seguenti finalità:
a) promozione e tutela della persona umana, in tutte le fasi del suo sviluppo, con particolare riferimento alle categorie più indifese, alla luce dei valori culturali e religiosi che sono propri della Comunità, favorendo la collaborazione con tutte le istituzioni e le libere forme associative disposte a collaborare per il raggiungimento dei medesimi obiettivi;
b) assunzione della famiglia come riferimento e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione;
c) rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna promuovendo azioni positive e perseguendo la realizzazione ed il potenziamento dei servizi a tal fine necessari alle donne;
d) effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita e all'attività del Comune al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'aderenza dell'azione amministrativa alle aspettative e ai bisogni della popolazione garantendo a tutti pari opportunità;
e) promozione e sviluppo del patrimonio culturale nelle sue varie espressioni di costume e di tradizioni locali e apertura nei confronti di persone e gruppi appartenenti ad altre culture;
f) promozione e attuazione di un organico assetto del territorio, con particolare attenzione alle sue caratteristiche morfologiche, nel quadro di uno sviluppo equilibrato e compatibile degli insediamenti abitativi, produttivi, nelle loro varie forme, e delle infrastrutture sociali. L'azione amministrativa è perciò incentrata nella salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte a prevenirne e ad eliminarne il degrado; nella promozione del risparmio e del recupero delle risorse naturali ed ambientali e dell'utilizzo di fonti energetiche alternative; nell'attuazione dei principi generali in materia urbanistica, ispirando la sua azione ai valori espressi dalla Costituzione;
g) tutela del patrimonio ambientale, storico, artistico e archeologico; in particolare mediante il recupero e la valorizzazione dei nuclei di antica origine per favorire la permanenza della popolazione al loro interno;
h) promozione e sviluppo delle attività socio - assistenziali, favorendo l'associazionismo ed il volontariato ed in particolare coloro che si occupano delle situazioni di disagio sociale, adottando altresì iniziative, anche di natura economica, atte a stimolare il raggiungimento delle finalità. I servizi comunali sono indirizzati al rispetto dei valori sociali e morali propri della persona e dell'istituzione familiare con particolare attenzione alle situazione di disagio. Devono anche tenere conto della presenza sul territorio comunale di persone e di gruppi appartenenti ad altre culture e ad altre etnie, promuovendo un'ordinata integrazione;
i) assunzione di iniziative culturali, di ricerca e di educazione alla pace per la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale. In coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, Sona è Comune per la Pace, e riconosce in essa un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. La pace è frutto della giustizia e di equi rapporti economici fra tutti i popoli;
l) promozione di forme permanenti di consultazione, di collaborazione e di gestione associata di servizi con altri soggetti pubblici;
m) attuazione del principio dell'equità fiscale nell'ambito dei tributi di competenza comunale.
n) Favorire e promuovere iniziative che tendano a fare della cultura e della scuola di ogni ordine e grado, con particolare riguardo alla fascia dell'obbligo, un pilastro fondamentale di crescita sociale.

Art. 4 Territorio e Sede Comunale
1. Il territorio del Comune di Sona è sito all'estremità sud orientale del Lago di Garda ; le sue caratteristiche sono prevalentemente collinari e confina a nord e ad ovest con i Comuni di Bussolengo e Castelnuovo del Garda, a sud e ad est con i Comuni di Valeggio sul Mincio, Sommacampagna e Verona.
2. E' composto delle frazioni di Lugagnano, Palazzolo, S.Giorgio in Salici e Sona che è il capoluogo.
3. La Sede Comunale è ubicata in Sona.
4. Uffici e servizi comunali decentrati possono essere previsti con riguardo a situazioni di particolare sviluppo e disagio.
5. Gli Organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo.

Art. 5 Stemma e gonfalone
1. Lo stemma del Comune è rappresentato da: Incappato: al 1° di rosso alla tromba antica d'oro posta in sbarra; al 2° d'argento alla torre al naturale; al 3° di rosso alla tromba antica d'oro posta in banda, circondato da due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro dai colori nazionali.
2. Il gonfalone del Comune è costituito dello stemma del Comune su campo bianco alla bordura di rosso riccamente ornato di ricami d'argento con l'iscrizione centrata in argento Comune di Sona.
3. L'uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento.

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TITOLO II

Organi Elettivi - Consiglio Comunale

Art. 6 Attribuzioni del Consiglio
1. Le attribuzioni del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge e vengono esercitate con le modalità previste dalla legge stessa, dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 7 Diritti dei Consiglieri comunali
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
2. Ogni Consigliere, nel rispetto della legge, dello Statuto e del regolamento del Consiglio ha diritto:
a) di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio;
b) di sottoporre all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, proposte e risoluzioni.
3. I responsabili dei servizi istruiscono le proposte di deliberazione, oggetto di richiesta da parte dei Consiglieri Comunali, esprimendo i pareri e l'attestazione, ove occorrano, in osservanza del principio del giusto procedimento.
4. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere da tutti gli Organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, dalle istituzioni e dalle strutture dipendenti dal Comune, le informazioni ed i documenti utili all'espletamento del loro mandato.
5. Il regolamento disciplina le forme ed i modi per l'esercizio dei poteri e dei diritti dei Consiglieri.

Art. 8 Doveri dei Consiglieri comunali
1. I Consiglieri rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato. Hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano chiamati a farne parte.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.
3. La proposta di decadenza viene esercitata d'ufficio e pronunciata dal Consiglio Comunale. Deve essere notificata al Consigliere almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esame in Consiglio.

Art. 9 Gruppi consiliari - Capigruppo
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppo consiliare.
2. Ciascun Consigliere, nel corso della durata in carica, può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo di appartenenza e aderire o ad altro gruppo già costituito o all'unico gruppo misto costituito secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo.
4. In mancanza di designazione, ovvero nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato la maggior cifra individuale nella lista di appartenenza oppure, in loro mancanza, nei Consiglieri già candidati alla carica di Sindaco, qualora essi risultino gli unici eletti per conto di ciascuna lista di minoranza.
5. Il regolamento stabilisce le modalità di costituzione dei gruppi, le loro modificazioni, la dotazione e gli strumenti a disposizione degli stessi.

Art. 10 Conferenza dei capigruppo
1. E' istituita la conferenza dei capigruppo con funzioni di collaborazione col Sindaco nella programmazione dei lavori del Consiglio comunale e del relativo svolgimento, di consultazione su problemi di particolare gravità ed urgenza e con compiti di vigilanza sull'attuazione dello statuto e dei regolamenti. Ha funzioni di rappresentare l'intero Consiglio comunale in occasione di manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune.

Art. 11 Commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale istituisce commissioni consiliari permanenti, nel rispetto del criterio di proporzionalità.
2. Le commissioni consiliari esercitano funzioni consultive, in particolare sulle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio comunale.
3. Ferma restando la composizione consiliare delle Commissioni, il Sindaco o suo delegato e gli Assessori possono intervenire ai lavori delle Commissioni di propria iniziativa o su invito delle medesime, senza diritto di voto.
4. La composizione delle commissioni, la nomina del Presidente, la pubblicità delle sedute, il funzionamento e i criteri per garantire la proporzionalità sono disciplinate dal regolamento.
5. Il Consiglio può istituire commissioni speciali e temporanee. La deliberazione istitutiva ne disciplina le finalità, l'oggetto, la durata, e le modalità di funzionamento. Per quanto non previsto dalla deliberazione istitutiva si applica il regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 12 Proposte di deliberazione
1. Il diritto di proposta di deliberazione compete al Sindaco e a ciascun Assessore o Consigliere comunale e ad ogni altro soggetto previsto dalla legge.
2. Le commissioni consiliari, su richiesta di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente, possono svolgere attività consultiva ed istruttoria.

Art. 13 Convocazione della prima seduta del Consiglio comunale
1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
- convalida degli eletti;
- comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
- discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 14 Lavori del Consiglio comunale
1. Le riunioni del Consiglio comunale sono convocate e presiedute dal Sindaco nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal regolamento.
2. Il Consiglio deve essere riunito entro venti giorni quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario generale che ne cura la verbalizzazione, anche avvalendosi di altri dipendenti.
4. In caso di assenza o impedimento, anche temporanei, del Segretario generale, lo sostituisce il Vice Segretario.

Art. 15 Convocazione del Consiglio comunale
1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria o straordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai Consiglieri rispettivamente almeno cinque o tre giorni liberi prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza, il termine previsto al comma precedente è ridotto a ventiquattro ore.
4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
- mediante messo comunale;
- mediante raccomandata;
- mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
- mediante modalità equipollenti previste dal regolamento.

Art. 16 Ordine del giorno delle sedute
1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno. Allo stesso deve essere data la massima pubblicità con i mezzi di informazione di cui il Comune dispone.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
4. La documentazione relativa all'ordine del giorno del Consiglio comunale deve essere depositata almeno tre giorni lavorativi prima della seduta.

Art. 17 Pubblicità delle sedute e durata degli interventi
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire le modalità con cui vengono posti limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri. In ogni caso i limiti non possono avere carattere generale.

Art. 18 Voto palese e segreto
1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonchè di altre deliberazioni ove sia preminente l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche e morali dei Consiglieri.
2. Il regolamento stabilisce i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengano in modo palese.

Art. 19 Maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole, della maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze qualificate previste dalla legge o dallo statuto.
2. Il bilancio di previsione, l'assunzione di mutui, l'assunzione e la dismissione di pubblica servizi, la creazione di istituzioni, gli statuti di aziende speciali, delle società di capitali e dei consorzi sono approvati dal Consiglio Comunale con maggioranza qualificata, ossia con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 20 Astenuti, schede bianche e nulle
1. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
2. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 21 Nomina dei rappresentanti del Consiglio
1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti , aziende, commissioni ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge, viene effettuata con voto limitato, secondo le modalità previste dal regolamento, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza.
2. Costituiscono minoranza i Consiglieri comunali che non abbiano espresso, in Consiglio comunale, voto favorevole agli indirizzi generali di governo.

Art. 22 Regolamento interno
1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio comunale è adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

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TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

Art. 43 Principi organizzativi 1. L'organizzazione dei settori , servizi ed uffici si attua secondo criteri di autonomia, economicità di gestione e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli Organi di governo , mentre i compiti di gestione spettano ai responsabili di settore e dei servizi che li esercitano con i poteri e le prerogative spettanti ai dirigenti.
3. Il processo decisionale si attua attraverso la relazione e l'integrazione tra politica ed amministrazione secondo un modello di governo che qualifica la pianificazione , consente di valutare il costo reale dei progetti , controlla il raggiungimento dei risultati , verifica e raccorda il comportamento di tutti i soggetti, impegnando gli Organi di governo nella definizione degli indirizzi e nel controllo ed i responsabili dei settori e dei servizi nella gestione.
4. L'attività che l'Amministrazione comunale svolge si articola per settori omogenei, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascun settore o servizio e l'individuazione delle relative responsabilità.
5. Il regolamento di organizzazione , nel rispetto delle attribuzioni gestionali che, ai sensi del presente statuto , sono attribuite ai responsabili dei settori e dei servizi, individua e specifica le fasi del processo decisionale, regolando e integrando, le relazioni intercorrenti tra le competenze spettanti agli Organi di governo e quelle spettanti ai responsabili dei settori e dei servizi, nonchè i metodi della gestione operativa, la struttura organizzativa e la dotazione organica degli Uffici del Comune. La regolamentazione delle relazioni fra gli Organi di governo e i dipendenti apicali dell'ente devono avere come obiettivo la distinzione delle responsabilità e la titolarità delle prevalenze decisionali nelle varie fasi del processo.
6. Il regolamento disciplina inoltre, nel rispetto delle competenze spettanti al Sindaco, le modalità ed i criteri di preposizione dei responsabili ai settori e servizi dell'Ente.

Art. 44 Segretario generale
1. Il Segretario generale, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, svolge funzioni di coordinamento, collaborazione, consulenza, proposta, vigilanza, finalizzata alla garanzia del buon andamento degli Uffici e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. In particolare, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:
a) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e dei servizi e ne coordina l'attività;
b) stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti amministrativi;
c) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e ne cura l'attuazione unitamente al responsabile di settore di servizio preposto;
d) promuove verifiche volte sia ad accertare la correttezza amministrativa dei compiti svolti dai responsabili di settore e di servizio, che a migliorarne l'efficienza e l'efficacia;
e) roga i contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario;
f) esercita, temporaneamente, il potere sostitutivo nei confronti dei responsabili di settore, in caso di inerzia degli stessi;
g) presiede le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per la copertura dei posti apicali risultanti dalla struttura organizzativa e dalla dotazione organica del Comune;
h) stipula i contratti di lavoro individuali per l'assunzione dei dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato.
3. Il Segretario generale adotta gli atti, anche a rilevanza esterna allo stesso attribuiti dalla legge, avvalendosi per l'esercizio delle sue funzioni della struttura organizzativa, dei servizi e del personale del Comune.

Art. 45 Vice Segretario
1. Il Vice Segretario collabora con il Segretario generale, lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce di diritto nei casi di assenza o impedimento anche temporanei.

Art. 46 Responsabili di settore e di servizio
1. Il personale comunale di qualifica apicale preposto alla direzione dei settori e dei servizi è responsabile del buon andamento degli stessi anche in termini di efficienza, efficacia e imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Ai responsabili di settore e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. Ai responsabili di settore e dei servizi spetta la direzione dei settori e servizi ad essi sottoposti secondo le regole dettate dal regolamento di organizzazione, nonchè la gestione del personale.

Art. 47 Funzioni dei responsabili
1. I responsabili dei settori e dei servizi , per l'attuazione degli indirizzi politico - amministrativi dell'Ente , svolgono in autonomia di decisione tutti i compiti connessi alla scelta ed all'impiego dei mezzi più idonei, nell'ambito delle risorse definite dal bilancio di previsione, per il raggiungimento dei fini prefissati.
2. In particolare spetta ai predetti responsabili:
a) predisporre proposte, programmi, progetti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari sulla base degli incarichi e delle direttive ricevute dagli Organi di governo dell'Ente;
b) concorrere alla formulazione dello schema di bilancio di previsione;
c) organizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali, a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune; dirigere e coordinare il lavoro del settore o del servizio; distribuire e verificare i carichi di lavoro e di responsabilità; definire l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per il settore a cui sono preposti, tenuto conto delle direttive del Sindaco;
d) curare l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti, in conformità delle direttive ricevute dal Segretario generale; e) vigilare sull'attività complessiva del settore o servizio; attivare gli strumenti di controllo della gestione anche con la determinazione di indicatori di efficienza, di efficacia e di economicità per la verifica dei risultati con riferimento al rapporto costi/benefici; informare la Giunta delle rilevazioni compiute;
f) espletare ogni altra funzione inerente all'organizzazione e alla gestione degli uffici che la legge, lo statuto o i regolamenti attuativi non riservino alla competenza degli Organi del Comune o del Segretario generale.
3. I responsabili dei settori e di servizio curano le fasi istruttorie dei provvedimenti formulando i pareri di regolarità tecnica e contabile.
4. I responsabili di settore e di servizio sono tenuti ad assicurare l'osservanza dell'orario di lavoro e di servizio del personale assegnato alle proprie strutture e l'espletamento dei carichi di lavoro nei termini prefissati.
5. Le specifiche funzioni del responsabile di settore del servizio finanziario e di ragioneria sono determinate dalla legge e dal regolamento di contabilità.
6. I responsabili dei settori e di servizio rispondono dei risultati conseguiti in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi loro indicati ed ai mezzi messi a loro disposizione.

Art. 48 Competenze dei Responsabili 1. I responsabili dei settori e di servizio esercitato le competenze, anche relative ad atti con rilevanza esterna, loro attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dal Sindaco.
2. In particolare sptta ai responsabili dei settori e di servizio, in relazione alle attività del settore o del servizio cui sono preposti:
a) adottare e sottoscrivere gli atti di liquidazione in base ai provvedimenti di spesa; b) accertare le entrate ed adottare gli atti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie, alla riscossione ed al recupero dei crediti;
c) disporre le anticipazioni relative ai contratti d'appalto, nonchè l'accettazione, la restituzione e lo svincolo delle cauzioni e delle fideiussioni;
d) approvare gli affidamenti degli appalti e dei contratti in genere e dei sub-appalti; approvare la restituzione delle ritenute di garanzia, approvare l'atto di collaudo e rilasciare il certificato di regolare esecuzione dei lavori; decidere sulle riserve delle imprese, applicare le clausole penali;
e) adottare gli atti di gestione del personale ed i provvedimenti per l'attribuzione dei trattamenti economici accessori allo stesso spettante secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
f) la gestione del procedimento delle gare di appalto e la presidenza delle stesse con la responsabilità della legittimità, della regolarità dell'imparzialità delle relative procedure;
g) all'infuori dei casi di cui alla precedente lettera, ordinare, quando si provvede in economia, l'esecuzione dei lavori, la fornitura di beni e servizi nei limiti di spesa con le modalità stabilite dall'apposito regolamento;
h) stipulare i contratti del Comune; i) presiedere le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici e di selezione del personale del proprio settore o servizio che non siano di competenza del Segretario generale;
l) adottare i provvedimenti di sgravio e rimborso di quote non dovute di imposte, tasse, contributi, entrate patrimoniali o provvedimenti della gestione di servizi;
m) adottare gli atti di certificazione, di attestazione, di dichiarazione, di notificazione, di comunicazione, ed ogni altro atto a contenuto privo di manifestazione della volontà, che la legge o lo statuto non riservino alla competenza di altri Organi del Comune;
n) emanare ordini e direttive nell'ambito delle loro attribuzioni;
o) verificare e controllare l'attività dei dipendenti del settore o servizio con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
p) esercitare l'azione disciplinare ed adottare le sanzioni del rimprovero verbale o della censura nei confronti dei dipendenti appartenenti al proprio settore o servizio nonchè avviare la segnalazione per iI casi più gravi, affidandola all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi di legge.
3. Il Responsabile di settore e di servizio provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente addetto al settore o servizio la responsabilità dell'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale ovvero trasmettendo gli atti all'Organo competente per l'adozione del provvedimento finale.
4. Il regolamento di organizzazione e gli altri regolamenti comunali individuano, inoltre, le altre competenze e gli altri atti, tra quelli vincolati o comportanti esercizio di prevalente discrezionalità tecnica o di gestione del personale che, non attribuiti agli altri Organi, sono di competenza dei responsabili di settore o dei servizi.

Art. 49 Verifica dei risultati e responsabilità 1. Il personale comunale con qualifica apicale preposto alla direzione del settore o servizio è responsabile della correttezza amministrativa e dei risultati della gestione affidatagli e relaziona annualmente alla Giunta circa i risultati conseguiti dal settore o servizio. La Giunta relaziona al Consiglio i risultati conseguiti dai responsabili di settore e di servizio in occasione dell'approvazione del Conto Consuntivo.
2. I responsabili dei settori e di servizio sono responsabili della regolarità degli atti direttamente emanati, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale. 3. I dipendenti apicali di settore o di servizio sono responsabili del corretto ed efficiente utilizzo e gestione delle risorse finanziarie e dei mezzi messi a disposizione dalla Giunta. 4. Nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza previste dalla legge, il Sindaco verifica le disfunzioni nelle attività dei responsabili di settore e di servizio, le irregolarità negli atti, il mancato raggiungimento degli obiettivi o il grave pregiudizio agli interessi del Comune.
5. Indipendentemente dalle azioni disciplinari attivabili in relazione a singoli atti o comportamenti, il Sindaco può far valere la specifica responsabilità del personale comunale apicale del settore o servizio indicata nei precedenti commi, attivando o promuovendo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.
6. Il Sindaco può, inoltre, sollevare anticipatamente dall'incarico il responsabile del settore o del servizio in casi di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti di sua competenza oppure di rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi prefissati, quando tale inefficienza non sia riconducibile a ragioni obiettive espressamente e tempestivamente segnalategli dal responsabile di settore o servizio.
7. Gli atti di competenza del Segretario generale, dei responsabili di settore o servizio non sono soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Art. 50 Incarichi di direzione e collaborazioni esterne 1. La copertura dei posti di responsabile di settore può essere effettuata mediante conferimento di incarichi ad esperti esterni. Tali conferimenti sono effettuati dal Sindaco, previa deliberazione autorizzativa, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato.
2. Gli incarichi esterni a tempo determinato non possono eccedere il periodo di quattro anni, sono rinnovabili con provvedimento motivato, che deve contenere la valutazione dei risultati ottenuti dall'incaricato nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonchè al livello di efficienza, efficacia ed economicità raggiunto dai servizi da lui diretti.
3. Il rinnovo, l'interruzione anticipata o la revoca, nei termini di legge, dei predetti incarichi sono disposti dal Sindaco.
4. Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di direzione e collaborazioni esterne a tempo determinato.

Art. 51 Conferenza dei Responsabili 1. La Conferenza dei Responsabili di settore è organo di coordinamento gestionale composta dal Segretario generale, dal Vice Segretario e dai responsabili di settore e di servizio. E' presieduta e diretta dal Segretario generale o in caso di assenza o impedimento anche temporaneo dal Vice-Segretario.
2. Nel rispetto delle competenze previste per gli Organi di governo, per il Segretario generale e per gli stessi responsabili di settore o di servizio, alla conferenza spettano funzioni organizzative, di impostazione e verifica per la pianificazione ed il coordinamento dell'attività amministrativa.
3. La Conferenza è altresì organo consultivo sulle questioni alla stessa sottoposte dal Sindaco, dal Segretario generale e dai responsabili di settore e di servizio.
4. Il regolamento di organizzazione disciplina il funzionamento della conferenza dei responsabili di settore e di servizio.

Art. 52 Ufficio per i procedimenti disciplinari e Collegio arbitrale
1. Il regolamento individua l'ufficio competente per iI procedimenti disciplinari e per l'irrogazione della sanzione superiore al richiamo verbale e alla censura, nonchè la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale dell'ente, anche mediante convezione con altri Comuni.

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TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 53 Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove la costituzione di Organismi di partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente sia a livello comunale sia a livello di frazione.
2. Riconosce inoltre, quali soggetti interlocutori privilegiati, le libere forme associative presenti sul territorio e promuove la formazione di Comitati permanenti o temporanei nei settori di competenza del Comune, assicurando altresì forme di consultazione della popolazione.

Art. 54 Consulta comunale
1. E' istituita la Consulta comunale permanente delle libere forme associative presenti sul territorio iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative presenti sul territorio.
2. La Consulta comunale è articolata anche su base di frazione.
3. I componenti sono nominati con deliberazione consiliare tra cittadini indicati dalle libere forme associative e, qualora il Consiglio Comunale lo ritenga opportuno, tra cittadini di provata esperienza e impegno a favore della comunità. La designazione dei candidati deve avvenire con metodo democraticamente garantito secondo le norme del regolamento.
4. L'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei provvedimenti indicati nel regolamento consiliare deve essere preceduta dalla richiesta di parere non vincolante alla Consulta comunale o di frazione.
5. La Consulta comunale o di frazione ha l'obbligo di esprimere il parere richiesto entro il termine stabilito nel predetto regolamento.
6. Nel caso in cui il predetto parere non venga reso entro il termine assegnato, lo stesso si intende favorevolmente espresso.
7. La Consulta comunale o di frazione ha altresì il diritto di iniziativa e proposta nei confronti del Consiglio Comunale.
8. Il regolamento determina la durata, l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta comunale, i mezzi finanziari e la dotazione strumentale indispensabile per la sua attività ed assicura ai componenti l'accesso alle strutture ed ai servizi del Comune. Le sedute degli Organismi di partecipazione sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal regolamento.

Art. 55 Commissioni miste
1. Il Consiglio comunale, per l'approfondimento di particolari argomenti, può deliberare la costituzione di Commissioni miste che possono essere proposte su iniziativa di cittadini singoli o associati, nell'ambito della normativa vigente.
2. Il regolamento disciplina i criteri per la loro costituzione e per il loro funzionamento.

Art. 56 Associazionismo
1. L'Amministrazione comunale provvede alla stesura ed all'aggiornamento di un Albo comunale delle libere forme associative presenti sul territorio.
2. Sono considerate di particolare interesse collettivo le libere forme associative che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali della solidarietà, del volontariato e della cooperazione.
3. Il Comune può stipulare con tali forme associative apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.
4. I criteri per l'iscrizione all'Albo comunale e l'accesso alle strutture ed ai servizi del Comune sono definiti dal regolamento. In ogni caso tali forme associative, per aver diritto all'iscrizione, devono essere dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità democratica alle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili qualora prescritto, nonchè svolgere attività senza scopo di lucro.
5. Gli Enti periferici di Associazioni Nazionali riconosciute dalla legge Enti morali con finalità assistenziali, educative, culturali, sociali, sportive e ricreative, possono essere iscritte all'Albo comunale anche se con un ordinamento interno parzialmente elettivo, purchè siano comunque garantiti tutti gli altri requisiti previsti dal comma 4.

Consultazione della Popolazione

Art. 57 Referendum consultivi
1. La popolazione può essere consultata su argomenti di interesse generale ad iniziativa del Consiglio comunale o da un adeguato numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali.
2. L'indizione del referendum, che può interessare l'intero Comune o soltanto una o più frazioni, avviene con modalità definite dal regolamento in analogia a quanto previsto per i referendum a carattere nazionale.
3. Il Consiglio Comunale è in ogni caso vincolato a deliberare su quanto emerso dalla consultazione. L'indizione del referendum ad iniziativa consiliare avviene con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti. L'indizione del referendum ad iniziativa popolare avviene su richiesta di almeno il quattordicipercento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, o delle frazioni cui il referendum si riferisce.
4. Il giudizio sulla ammissibilità e sulla legittimità della richiesta di referendum ad iniziativa popolare è rimesso all'Ufficio comunale per i referendum, sentito un rappresentante del comitato promotore.
5. L'Ufficio comunale per il referendum è composto da tre esperti in diritto amministrativo di cui almeno uno espresso dalle minoranze. 6. Spetta all'Ufficio comunale per il referendum decidere se lo stesso debba comunque svolgersi qualora l'Amministrazione abbia, nel frattempo, deliberato sulla materia oggetto del referendum. Il regolamento stabilisce le norme concernenti le modalità ed i tempi per la raccolta delle firme relativa alla richiesta di referendum; le procedure ed i tempi per il suo svolgimento e quant'altro necessario a garantire la massima imparzialità e trasparenza nelle fasi di svolgimento della campagna referendaria. Il regolamento contiene altresì le norme concernenti le modalità di stesura del quesito referendario da parte del Comitato promotore, nonchè il quorum necessario per la validità del referendum. Entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato, l'Organo comunale competente delibera sull'oggetto referendario. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Prima che siano trascorsi cinque anni, non è ammessa richiesta di referendum sul medesimo oggetto.

Art. 58 Istanze, petizioni, proposte di deliberazione
1. I cittadini residenti, singoli o associati, possono rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte di deliberazione con riferimento a problemi di interesse personale o collettivo.
2. Istanze: riguardano singoli cittadini e problemi di interesse personale. Vengono rivolte al Sindaco, che, sentiti gli Uffici competenti, dà una risposta entro trenta giorni.
3. Petizioni: riguardano cittadini singoli o associati e problemi di interesse collettivo. Vengono rivolte al Sindaco che, sentito il primo firmatario ed eventualmente la Consulta comunale, dà una risposta entro sessanta giorni.
4. Proposte di deliberazione: riguardano cittadini singoli o associati e problemi di interesse collettivo. Vengono rivolte al Sindaco, che, sentiti contestualmente il primo firmatario, la Conferenza dei Capigruppo ed eventualmente la Consulta comunale, decide sull'ammissibilità dell'argomento all'ordine del giorno della Giunta o del Consiglio Comunale e dà una risposta entro sessanta giorni.
5. Il regolamento definisce le modalità dei rispettivi procedimenti amministrativi.

Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 59 Diritto di accesso
1. Ai cittadini singoli od associati e' garantita la liberta' di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le leggi in vigore e le modalita' definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e' applicabile l'istituto dell'accesso differito, quando la conoscenza degli atti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Art. 60 Diritto di informazione
1. Il Comune di Sona riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalle leggi in vigore e dal regolamento.
3. Verranno normalmente affissi agli Albi comunali, previsti nelle quattro frazioni, i seguenti atti:
a) convocazione del Consiglio comunale;
b) convocazione di assemblee pubbliche;
c) convocazione della Consulta comunale.
4. Il Comune cura la piu' ampia informazione nei confronti dei cittadini, con particolare riguardo:
a) ai bilanci preventivi e consuntivi;
b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
c) alle valutazioni di impatto ambientale;
d) ai regolamenti.
5. L'informazione avviene normalmente nel corso di assemblee, organizzate nella sala consiliare o nelle sale Civiche delle frazioni, ma puo' essere anche ottenuta utilizzando altri mezzi di comunicazione quali radio, televisione, stampa locale, invio a domicilio di documentazione.
6. L'informazione deve essere tempestiva e completa e deve basarsi su documenti ufficiali.
7. Con frequenza almeno annuale il Consiglio comunale cura, tramite apposita Commissione Consiliare permanente, la redazione e la diffusione ai cittadini di un rapporto sull'andamento gestionale del Comune.
8. Il Sindaco e la Giunta adottano, anche di propria iniziativa, tutti i provvedimenti idonei ad una completa attuazione al diritto di informazione.

Art. 61 Partecipazione alla formazione di atti
1. Il regolamento determina, tenute presenti le disposizioni della legge, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l'individuazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. Le forme di pubblicita', i criteri, i tempi relativi alle comunicazioni nei confronti dei soggetti interessati , le modalita' di intervento nel procedimento dei soggetti interessati ed i termini per l'acquisizione dei prescritti pareri sono stabiliti dal regolamento.
2. I soggetti interessati, nei casi previsti dal regolamento, possono presentare osservazioni scritte e documenti che il Comune ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. In caso di valutazioni divergenti possono essere instaurate tra Comune e soggetti interessati forme di contraddittorio, anche pubbliche; in caso di valutazioni concordanti possono essere conclusi tra Comune e soggetti interessati, nelle forme e nei casi previsti dalla legge e senza pregiudizio di terzi, accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
3. Il provvedimento finale del Comune deve indicare l'eventuale intervento nel procedimento dei soggetti interessati nonchè motivare l'eventuale rigetto delle osservazioni.
4. Le previsioni di partecipazione alla formazione di atti, di cui al presente articolo, non sono applicabili per l'adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, di atti relativi ai tributi.

Art. 62 Difensore civico 1. Il Comune di Sona istituisce l'Ufficio del Difensore civico, garante dei diritti dei cittadini singoli od associati, per il rispetto dei principi di imparzialita' e di buon andamento dell'Amministrazione, delle Istituzioni, delle Aziende speciali e degli Enti controllati dal Comune.
2. Il difensore civico svolge altresi' funzioni di controllo sull'operato degli Organi comunali e dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il Comune di Sona può' giungere alla conclusione di accordi con altri Comuni per nominare un'unica persona che svolga tale funzione per tutti i comuni interessati.
4. E' compito del Difensore civico esaminare su istanza scritta dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, presunte situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e segnalarle agli Organi comunali per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5. A richiesta di chiunque vi abbia interesse il difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti, istituzioni ed aziende da essa dipendenti, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente correttamente emanati.
6. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del Comune o dei Comuni interessati, nonchè dalle loro Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio incarico. Esso e' tenuto al segreto nei casi specificati dalla legge e dal regolamento.
7. Il Difensore civico e' eletto, mediante scrutinio segreto, dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati e resta in carica tre anni.
8. Il difensore civico deve essere scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività', serenità' di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.
9. Ai fini della nomina si applicano al Difensore civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere comunale.
10. Il Difensore Civico cessa della carica:
a) alla scadenza del mandato triennale;
b) per dimissioni, o impedimento grave ed e' revocato per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni, con la stessa procedura concernente l'elezione.
11. Se l'istituto del Difensore civico è disciplinato a competenza sovraccomunale, il candidato alla carica e' nominato dai rispettivi Consigli dei Comuni interessati, a maggioranza dei due terzi di voti dei Consiglieri assegnati , su designazione della conferenza dei Sindaci indetta tra i Comuni medesimi.
12. I rapporti tra i Comuni sono disciplinati da apposita convenzione, stipulata secondo i principi stabiliti dalla legge e dal presente articolo.
13. Il regolamento stabilisce la dotazione organica e strumentale dell'Ufficio del Difensore civico.

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TITOLO V

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 63 Processo di programmazione
1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunita', impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando un modello di regolamentazione delle relazioni fra politica ed amministrazione basato, per ogni singola fase del processo, sulle prevalenze decisionali.

Art. 64 Collegamento fra programmazione e sistema di bilanci
1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi.
3. Per conferire sistematicita' al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci il regolamento disciplina altresi' le modalita' per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.

Art. 65 Controllo di gestione
1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia, di efficienza e di economicita' dell'azione amministrativa, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi elettivi e i responsabili di settore, il Comune adotta il sistema di controllo di gestione.
2. Il regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendone le modalita', le reciproche relazioni e la cadenza periodica di svolgimento.

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TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66 Principi generali1. Il presente Statuto e' l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune nell'ambito dei principi fissati dalla legge. Lo Statuto costituisce la fonte subprimaria che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune regolando le attribuzioni degli Organi, i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalita'.
2. Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberate secondo quanto previsto dalla legge e rimangono in vigore a tempo indeterminato.
3. L'abrogazione dello Statuto potra' essere effettuata soltanto con l'approvazione di un nuovo Statuto.
4. Nessuna deroga e'consentita all'applicazione delle norme statutarie sia con provvedimento amministrativo sia con atto regolamentare.

Art. 67 Regolamenti
1. Il Comune adotta iI regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta.
3. Essi entrano in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'albo pretorio dopo la conseguita esecutivita' della deliberazione che li approva.

Art. 68 Norme transitorie e finali
1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio comunale promuove le iniziative piu' idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.


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