PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Oggetto dello Statuto
1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per
l'organizzazione del Comune di Sona in attuazione della legge 8
giugno 1990 n. 142 sull'Ordinamento delle Autonomie Locali.
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla
Legge vengono attuati con appositi regolamenti.
Art. 2 Autonomia
1.La Comunità di Sona è autonoma. Il Comune di Sona è l'Ente
Locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo.
Art. 3 Finalità ed obiettivi dell' azione comunale
1. Il Comune di Sona svolge le funzioni attribuitegli dalla
legge e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale,
culturale ed economico della propria Comunità. La centralità
della persona e della famiglia è promossa secondo i principi
della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.
2. Ispira la sua azione amministrativa ai principi
costituzionali di buon andamento ed imparzialità al fine di
perseguire criteri di efficienza, economicità, trasparenza,
partecipazione e responsabilità.
3. Il Comune di Sona si propone di valorizzare i seguenti
aspetti peculiari:
a) l'articolazione della Comunità in frazioni, ciascuna con
aspetti storici, culturali, sociali e ambientali meritevoli di
essere conosciuti e conservati;
b) la varietà delle attività economiche e produttive esistenti e
il loro equilibrato rapporto col territorio;
c) il patrimonio paesaggistico, ambientale, storico e artistico
presente sul territorio.
4. Il Comune di Sona persegue le seguenti finalità:
a) promozione e tutela della persona umana, in tutte le fasi del
suo sviluppo, con particolare riferimento alle categorie più
indifese, alla luce dei valori culturali e religiosi che sono
propri della Comunità, favorendo la collaborazione con tutte le
istituzioni e le libere forme associative disposte a collaborare
per il raggiungimento dei medesimi obiettivi;
b) assunzione della famiglia come riferimento e valore
fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi
dell'Amministrazione;
c) rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la
realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna
promuovendo azioni positive e perseguendo la realizzazione ed il
potenziamento dei servizi a tal fine necessari alle donne;
d) effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita e
all'attività del Comune al fine di assicurare il buon andamento,
l'imparzialità e l'aderenza dell'azione amministrativa alle
aspettative e ai bisogni della popolazione garantendo a tutti
pari opportunità;
e) promozione e sviluppo del patrimonio culturale nelle sue
varie espressioni di costume e di tradizioni locali e apertura
nei confronti di persone e gruppi appartenenti ad altre culture;
f) promozione e attuazione di un organico assetto del
territorio, con particolare attenzione alle sue caratteristiche
morfologiche, nel quadro di uno sviluppo equilibrato e
compatibile degli insediamenti abitativi, produttivi, nelle loro
varie forme, e delle infrastrutture sociali. L'azione
amministrativa è perciò incentrata nella salvaguardia
dell'ambiente con iniziative rivolte a prevenirne e ad
eliminarne il degrado; nella promozione del risparmio e del
recupero delle risorse naturali ed ambientali e dell'utilizzo di
fonti energetiche alternative; nell'attuazione dei principi
generali in materia urbanistica, ispirando la sua azione ai
valori espressi dalla Costituzione;
g) tutela del patrimonio ambientale, storico, artistico e
archeologico; in particolare mediante il recupero e la
valorizzazione dei nuclei di antica origine per favorire la
permanenza della popolazione al loro interno;
h) promozione e sviluppo delle attività socio - assistenziali,
favorendo l'associazionismo ed il volontariato ed in particolare
coloro che si occupano delle situazioni di disagio sociale,
adottando altresì iniziative, anche di natura economica, atte a
stimolare il raggiungimento delle finalità. I servizi comunali
sono indirizzati al rispetto dei valori sociali e morali propri
della persona e dell'istituzione familiare con particolare
attenzione alle situazione di disagio. Devono anche tenere conto
della presenza sul territorio comunale di persone e di gruppi
appartenenti ad altre culture e ad altre etnie, promuovendo
un'ordinata integrazione;
i) assunzione di iniziative culturali, di ricerca e di
educazione alla pace per la promozione dei diritti umani, delle
libertà democratiche e della cooperazione internazionale. In
coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio
della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali, Sona è Comune per la Pace, e riconosce in essa
un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. La pace è
frutto della giustizia e di equi rapporti economici fra tutti i
popoli;
l) promozione di forme permanenti di consultazione, di
collaborazione e di gestione associata di servizi con altri
soggetti pubblici;
m) attuazione del principio dell'equità fiscale nell'ambito dei
tributi di competenza comunale.
n) Favorire e promuovere iniziative che tendano a fare della
cultura e della scuola di ogni ordine e grado, con particolare
riguardo alla fascia dell'obbligo, un pilastro fondamentale di
crescita sociale.
Art. 4 Territorio e Sede Comunale
1. Il territorio del Comune di Sona è sito all'estremità sud
orientale del Lago di Garda ; le sue caratteristiche sono
prevalentemente collinari e confina a nord e ad ovest con i
Comuni di Bussolengo e Castelnuovo del Garda, a sud e ad est con
i Comuni di Valeggio sul Mincio, Sommacampagna e Verona.
2. E' composto delle frazioni di Lugagnano, Palazzolo, S.Giorgio
in Salici e Sona che è il capoluogo.
3. La Sede Comunale è ubicata in Sona.
4. Uffici e servizi comunali decentrati possono essere previsti
con riguardo a situazioni di particolare sviluppo e disagio.
5. Gli Organi del Comune, in particolari circostanze, possono
essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo.
Art. 5 Stemma e gonfalone
1. Lo stemma del Comune è rappresentato da: Incappato: al 1° di
rosso alla tromba antica d'oro posta in sbarra; al 2° d'argento
alla torre al naturale; al 3° di rosso alla tromba antica d'oro
posta in banda, circondato da due rami di quercia e d'alloro
annodati da un nastro dai colori nazionali.
2. Il gonfalone del Comune è costituito dello stemma del Comune
su campo bianco alla bordura di rosso riccamente ornato di
ricami d'argento con l'iscrizione centrata in argento Comune di
Sona.
3. L'uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento.
Organi Elettivi - Consiglio Comunale
Art. 6 Attribuzioni del Consiglio
1. Le attribuzioni del Consiglio comunale sono
stabilite dalla legge e vengono esercitate con le
modalità previste dalla legge stessa, dal presente
statuto e dal regolamento.
Art. 7 Diritti dei Consiglieri comunali
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto
di iniziativa e di controllo del Consigliere,
previste dalla legge, sono disciplinate dal
regolamento.
2. Ogni Consigliere, nel rispetto della legge,
dello Statuto e del regolamento del Consiglio ha
diritto:
a) di esercitare l'iniziativa su ogni questione
sottoposta alla competenza deliberativa del
Consiglio;
b) di sottoporre all'esame del Consiglio
interrogazioni, mozioni, ordini del giorno,
proposte e risoluzioni.
3. I responsabili dei servizi istruiscono le
proposte di deliberazione, oggetto di richiesta da
parte dei Consiglieri Comunali, esprimendo i pareri
e l'attestazione, ove occorrano, in osservanza del
principio del giusto procedimento.
4. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere da
tutti gli Organi ed uffici comunali, dagli enti,
dalle aziende, dalle istituzioni e dalle strutture
dipendenti dal Comune, le informazioni ed i
documenti utili all'espletamento del loro
mandato.
5. Il regolamento disciplina le forme ed i modi per
l'esercizio dei poteri e dei diritti dei
Consiglieri.
Art. 8 Doveri dei Consiglieri comunali
1. I Consiglieri rappresentano l'intera Comunità
senza vincolo di mandato. Hanno il dovere di
intervenire alle sedute del Consiglio e delle
commissioni delle quali siano chiamati a farne
parte.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo,
non intervengano a tre sedute consecutive del
Consiglio, sono dichiarati decaduti.
3. La proposta di decadenza viene esercitata
d'ufficio e pronunciata dal Consiglio Comunale.
Deve essere notificata al Consigliere almeno dieci
giorni prima della data fissata per l'esame in
Consiglio.
Art. 9 Gruppi consiliari - Capigruppo
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si
costituiscono in gruppo consiliare.
2. Ciascun Consigliere, nel corso della durata in
carica, può dichiarare la propria dissociazione dal
gruppo di appartenenza e aderire o ad altro gruppo
già costituito o all'unico gruppo misto costituito
secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio
componente le funzioni di capogruppo.
4. In mancanza di designazione, ovvero nelle more
della designazione, i capigruppo sono individuati
nei Consiglieri che abbiano riportato la maggior
cifra individuale nella lista di appartenenza
oppure, in loro mancanza, nei Consiglieri già
candidati alla carica di Sindaco, qualora essi
risultino gli unici eletti per conto di ciascuna
lista di minoranza.
5. Il regolamento stabilisce le modalità di
costituzione dei gruppi, le loro modificazioni, la
dotazione e gli strumenti a disposizione degli
stessi.
Art. 10 Conferenza dei capigruppo
1. E' istituita la conferenza dei capigruppo con
funzioni di collaborazione col Sindaco nella
programmazione dei lavori del Consiglio comunale e
del relativo svolgimento, di consultazione su
problemi di particolare gravità ed urgenza e con
compiti di vigilanza sull'attuazione dello statuto
e dei regolamenti. Ha funzioni di rappresentare
l'intero Consiglio comunale in occasione di
manifestazioni promosse o patrocinate dal
Comune.
Art. 11 Commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale istituisce commissioni
consiliari permanenti, nel rispetto del criterio di
proporzionalità.
2. Le commissioni consiliari esercitano funzioni
consultive, in particolare sulle proposte da
sottoporre all'esame del Consiglio comunale.
3. Ferma restando la composizione consiliare delle
Commissioni, il Sindaco o suo delegato e gli
Assessori possono intervenire ai lavori delle
Commissioni di propria iniziativa o su invito delle
medesime, senza diritto di voto.
4. La composizione delle commissioni, la nomina del
Presidente, la pubblicità delle sedute, il
funzionamento e i criteri per garantire la
proporzionalità sono disciplinate dal
regolamento.
5. Il Consiglio può istituire commissioni speciali
e temporanee. La deliberazione istitutiva ne
disciplina le finalità, l'oggetto, la durata, e le
modalità di funzionamento. Per quanto non previsto
dalla deliberazione istitutiva si applica il
regolamento del Consiglio Comunale.
Art. 12 Proposte di deliberazione
1. Il diritto di proposta di deliberazione compete
al Sindaco e a ciascun Assessore o Consigliere
comunale e ad ogni altro soggetto previsto dalla
legge.
2. Le commissioni consiliari, su richiesta di
ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente,
possono svolgere attività consultiva ed
istruttoria.
Art. 13 Convocazione della prima seduta del
Consiglio comunale
1. La prima seduta del Consiglio comunale è
convocata entro il termine di dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti e deve tenersi entro
dieci giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il
seguente ordine del giorno:
- convalida degli eletti;
- comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina
della Giunta;
- discussione ed approvazione degli indirizzi
generali di governo.
Art. 14 Lavori del Consiglio comunale
1. Le riunioni del Consiglio comunale sono
convocate e presiedute dal Sindaco nei modi e nei
termini stabiliti dalla legge e dal
regolamento.
2. Il Consiglio deve essere riunito entro venti
giorni quando lo richieda un quinto dei
Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le
questioni richieste.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte
dal Presidente della seduta e dal Segretario
generale che ne cura la verbalizzazione, anche
avvalendosi di altri dipendenti.
4. In caso di assenza o impedimento, anche
temporanei, del Segretario generale, lo sostituisce
il Vice Segretario.
Art. 15 Convocazione del Consiglio
comunale
1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria,
straordinaria o d'urgenza, con avviso di
convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria o
straordinaria l'avviso di convocazione deve essere
notificato ai Consiglieri rispettivamente almeno
cinque o tre giorni liberi prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza, il termine
previsto al comma precedente è ridotto a
ventiquattro ore.
4. La notificazione dell'avviso di convocazione può
essere eseguita in uno dei seguenti modi:
- mediante messo comunale;
- mediante raccomandata;
- mediante consegna dell'avviso a mani
dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
- mediante modalità equipollenti previste dal
regolamento.
Art. 16 Ordine del giorno delle sedute
1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale
deve essere affisso all'albo pretorio insieme
all'ordine del giorno. Allo stesso deve essere data
la massima pubblicità con i mezzi di informazione
di cui il Comune dispone.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal
Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che
non siano iscritti all'ordine del giorno.
4. La documentazione relativa all'ordine del giorno
del Consiglio comunale deve essere depositata
almeno tre giorni lavorativi prima della
seduta.
Art. 17 Pubblicità delle sedute e durata degli
interventi
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono
pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il
Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire le modalità con cui
vengono posti limiti alla durata degli interventi
dei Consiglieri. In ogni caso i limiti non possono
avere carattere generale.
Art. 18 Voto palese e segreto
1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad
esclusione delle deliberazioni concernenti persone,
nonchè di altre deliberazioni ove sia preminente
l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la
libertà di espressione delle convinzioni etiche e
morali dei Consiglieri.
2. Il regolamento stabilisce i casi nei quali le
votazioni riguardanti le persone avvengano in modo
palese.
Art. 19 Maggioranza richiesta per l'approvazione
delle deliberazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono
approvate se ottengono il voto favorevole, della
maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze
qualificate previste dalla legge o dallo
statuto.
2. Il bilancio di previsione, l'assunzione di
mutui, l'assunzione e la dismissione di pubblica
servizi, la creazione di istituzioni, gli statuti
di aziende speciali, delle società di capitali e
dei consorzi sono approvati dal Consiglio Comunale
con maggioranza qualificata, ossia con il voto
favorevole della maggioranza dei Consiglieri in
carica.
Art. 20 Astenuti, schede bianche e nulle
1. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal
votare si computano nel numero necessario a rendere
legale la seduta, ma non nel numero dei
votanti.
2. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche
e le nulle si computano per determinare la
maggioranza dei votanti.
Art. 21 Nomina dei rappresentanti del
Consiglio
1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio
presso enti , aziende, commissioni ed istituzioni,
ad esso espressamente riservata dalla legge, viene
effettuata con voto limitato, secondo le modalità
previste dal regolamento, al fine di assicurare la
rappresentanza della minoranza.
2. Costituiscono minoranza i Consiglieri comunali
che non abbiano espresso, in Consiglio comunale,
voto favorevole agli indirizzi generali di
governo.
Art. 22 Regolamento interno
1. Il regolamento per il funzionamento e
l'organizzazione del Consiglio comunale è adottato
a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati.
UFFICI E PERSONALE
Art. 43 Principi organizzativi 1. L'organizzazione dei
settori , servizi ed uffici si attua secondo criteri di
autonomia, economicità di gestione e rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa.
2. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli Organi di
governo , mentre i compiti di gestione spettano ai responsabili
di settore e dei servizi che li esercitano con i poteri e le
prerogative spettanti ai dirigenti.
3. Il processo decisionale si attua attraverso la relazione e
l'integrazione tra politica ed amministrazione secondo un
modello di governo che qualifica la pianificazione , consente di
valutare il costo reale dei progetti , controlla il
raggiungimento dei risultati , verifica e raccorda il
comportamento di tutti i soggetti, impegnando gli Organi di
governo nella definizione degli indirizzi e nel controllo ed i
responsabili dei settori e dei servizi nella gestione.
4. L'attività che l'Amministrazione comunale svolge si articola
per settori omogenei, in modo da garantire la completezza dei
procedimenti affidati a ciascun settore o servizio e
l'individuazione delle relative responsabilità.
5. Il regolamento di organizzazione , nel rispetto delle
attribuzioni gestionali che, ai sensi del presente statuto ,
sono attribuite ai responsabili dei settori e dei servizi,
individua e specifica le fasi del processo decisionale,
regolando e integrando, le relazioni intercorrenti tra le
competenze spettanti agli Organi di governo e quelle spettanti
ai responsabili dei settori e dei servizi, nonchè i metodi della
gestione operativa, la struttura organizzativa e la dotazione
organica degli Uffici del Comune. La regolamentazione delle
relazioni fra gli Organi di governo e i dipendenti apicali
dell'ente devono avere come obiettivo la distinzione delle
responsabilità e la titolarità delle prevalenze decisionali
nelle varie fasi del processo.
6. Il regolamento disciplina inoltre, nel rispetto delle
competenze spettanti al Sindaco, le modalità ed i criteri di
preposizione dei responsabili ai settori e servizi dell'Ente.
Art. 44 Segretario generale
1. Il Segretario generale, nell'ambito delle competenze
attribuite dalla legge, svolge funzioni di coordinamento,
collaborazione, consulenza, proposta, vigilanza, finalizzata
alla garanzia del buon andamento degli Uffici e
dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. In particolare, nel rispetto delle direttive impartite dal
Sindaco:
a) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili
dei settori e dei servizi e ne coordina l'attività;
b) stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità ai
procedimenti amministrativi;
c) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e ne cura
l'attuazione unitamente al responsabile di settore di servizio
preposto;
d) promuove verifiche volte sia ad accertare la correttezza
amministrativa dei compiti svolti dai responsabili di settore e
di servizio, che a migliorarne l'efficienza e l'efficacia;
e) roga i contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse o
è destinatario;
f) esercita, temporaneamente, il potere sostitutivo nei
confronti dei responsabili di settore, in caso di inerzia degli
stessi;
g) presiede le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici
per la copertura dei posti apicali risultanti dalla struttura
organizzativa e dalla dotazione organica del Comune;
h) stipula i contratti di lavoro individuali per l'assunzione
dei dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato.
3. Il Segretario generale adotta gli atti, anche a rilevanza
esterna allo stesso attribuiti dalla legge, avvalendosi per
l'esercizio delle sue funzioni della struttura organizzativa,
dei servizi e del personale del Comune.
Art. 45 Vice Segretario
1. Il Vice Segretario collabora con il Segretario generale, lo
coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce
di diritto nei casi di assenza o impedimento anche temporanei.
Art. 46 Responsabili di settore e di servizio
1. Il personale comunale di qualifica apicale preposto alla
direzione dei settori e dei servizi è responsabile del buon
andamento degli stessi anche in termini di efficienza, efficacia
e imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Ai responsabili di settore e dei servizi spetta la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa e l'adozione di atti che
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e
strumentali e di controllo.
3. Ai responsabili di settore e dei servizi spetta la direzione
dei settori e servizi ad essi sottoposti secondo le regole
dettate dal regolamento di organizzazione, nonchè la gestione
del personale.
Art. 47 Funzioni dei responsabili
1. I responsabili dei settori e dei servizi , per l'attuazione
degli indirizzi politico - amministrativi dell'Ente , svolgono
in autonomia di decisione tutti i compiti connessi alla scelta
ed all'impiego dei mezzi più idonei, nell'ambito delle risorse
definite dal bilancio di previsione, per il raggiungimento dei
fini prefissati.
2. In particolare spetta ai predetti responsabili:
a) predisporre proposte, programmi, progetti, schemi di
provvedimenti amministrativi e regolamentari sulla base degli
incarichi e delle direttive ricevute dagli Organi di governo
dell'Ente;
b) concorrere alla formulazione dello schema di bilancio di
previsione;
c) organizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali, a
disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei
programmi approvati dagli organi del Comune; dirigere e
coordinare il lavoro del settore o del servizio; distribuire e
verificare i carichi di lavoro e di responsabilità; definire
l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario
contrattuale di lavoro per il settore a cui sono preposti,
tenuto conto delle direttive del Sindaco;
d) curare l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti,
in conformità delle direttive ricevute dal Segretario generale;
e) vigilare sull'attività complessiva del settore o servizio;
attivare gli strumenti di controllo della gestione anche con la
determinazione di indicatori di efficienza, di efficacia e di
economicità per la verifica dei risultati con riferimento al
rapporto costi/benefici; informare la Giunta delle rilevazioni
compiute;
f) espletare ogni altra funzione inerente all'organizzazione e
alla gestione degli uffici che la legge, lo statuto o i
regolamenti attuativi non riservino alla competenza degli Organi
del Comune o del Segretario generale.
3. I responsabili dei settori e di servizio curano le fasi
istruttorie dei provvedimenti formulando i pareri di regolarità
tecnica e contabile.
4. I responsabili di settore e di servizio sono tenuti ad
assicurare l'osservanza dell'orario di lavoro e di servizio del
personale assegnato alle proprie strutture e l'espletamento dei
carichi di lavoro nei termini prefissati.
5. Le specifiche funzioni del responsabile di settore del
servizio finanziario e di ragioneria sono determinate dalla
legge e dal regolamento di contabilità.
6. I responsabili dei settori e di servizio rispondono dei
risultati conseguiti in riferimento agli indirizzi ed agli
obiettivi loro indicati ed ai mezzi messi a loro disposizione.
Art. 48 Competenze dei Responsabili 1. I responsabili dei
settori e di servizio esercitato le competenze, anche relative
ad atti con rilevanza esterna, loro attribuite dalla legge,
dallo Statuto, dai regolamenti e dal Sindaco.
2. In particolare sptta ai responsabili dei settori e di
servizio, in relazione alle attività del settore o del servizio
cui sono preposti:
a) adottare e sottoscrivere gli atti di liquidazione in base ai
provvedimenti di spesa; b) accertare le entrate ed adottare gli
atti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e
tributarie, alla riscossione ed al recupero dei crediti;
c) disporre le anticipazioni relative ai contratti d'appalto,
nonchè l'accettazione, la restituzione e lo svincolo delle
cauzioni e delle fideiussioni;
d) approvare gli affidamenti degli appalti e dei contratti in
genere e dei sub-appalti; approvare la restituzione delle
ritenute di garanzia, approvare l'atto di collaudo e rilasciare
il certificato di regolare esecuzione dei lavori; decidere sulle
riserve delle imprese, applicare le clausole penali;
e) adottare gli atti di gestione del personale ed i
provvedimenti per l'attribuzione dei trattamenti economici
accessori allo stesso spettante secondo quanto previsto dai
contratti collettivi;
f) la gestione del procedimento delle gare di appalto e la
presidenza delle stesse con la responsabilità della legittimità,
della regolarità dell'imparzialità delle relative procedure;
g) all'infuori dei casi di cui alla precedente lettera,
ordinare, quando si provvede in economia, l'esecuzione dei
lavori, la fornitura di beni e servizi nei limiti di spesa con
le modalità stabilite dall'apposito regolamento;
h) stipulare i contratti del Comune; i) presiedere le
commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici e di selezione
del personale del proprio settore o servizio che non siano di
competenza del Segretario generale;
l) adottare i provvedimenti di sgravio e rimborso di quote non
dovute di imposte, tasse, contributi, entrate patrimoniali o
provvedimenti della gestione di servizi;
m) adottare gli atti di certificazione, di attestazione, di
dichiarazione, di notificazione, di comunicazione, ed ogni altro
atto a contenuto privo di manifestazione della volontà, che la
legge o lo statuto non riservino alla competenza di altri Organi
del Comune;
n) emanare ordini e direttive nell'ambito delle loro
attribuzioni;
o) verificare e controllare l'attività dei dipendenti del
settore o servizio con potere sostitutivo in caso di inerzia
degli stessi;
p) esercitare l'azione disciplinare ed adottare le sanzioni del
rimprovero verbale o della censura nei confronti dei dipendenti
appartenenti al proprio settore o servizio nonchè avviare la
segnalazione per iI casi più gravi, affidandola all'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari ai sensi di legge.
3. Il Responsabile di settore e di servizio provvede ad
assegnare a sè o ad altro dipendente addetto al settore o
servizio la responsabilità dell'istruttoria ed ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento, adottando, ove ne
abbia la competenza, il provvedimento finale ovvero trasmettendo
gli atti all'Organo competente per l'adozione del provvedimento
finale.
4. Il regolamento di organizzazione e gli altri regolamenti
comunali individuano, inoltre, le altre competenze e gli altri
atti, tra quelli vincolati o comportanti esercizio di prevalente
discrezionalità tecnica o di gestione del personale che, non
attribuiti agli altri Organi, sono di competenza dei
responsabili di settore o dei servizi.
Art. 49 Verifica dei risultati e responsabilità 1. Il
personale comunale con qualifica apicale preposto alla direzione
del settore o servizio è responsabile della correttezza
amministrativa e dei risultati della gestione affidatagli e
relaziona annualmente alla Giunta circa i risultati conseguiti
dal settore o servizio. La Giunta relaziona al Consiglio i
risultati conseguiti dai responsabili di settore e di servizio
in occasione dell'approvazione del Conto Consuntivo.
2. I responsabili dei settori e di servizio sono responsabili
della regolarità degli atti direttamente emanati, secondo
criteri di ordinaria diligenza professionale. 3. I dipendenti
apicali di settore o di servizio sono responsabili del corretto
ed efficiente utilizzo e gestione delle risorse finanziarie e
dei mezzi messi a disposizione dalla Giunta. 4. Nell'esercizio
delle funzioni di sovrintendenza previste dalla legge, il
Sindaco verifica le disfunzioni nelle attività dei responsabili
di settore e di servizio, le irregolarità negli atti, il mancato
raggiungimento degli obiettivi o il grave pregiudizio agli
interessi del Comune.
5. Indipendentemente dalle azioni disciplinari attivabili in
relazione a singoli atti o comportamenti, il Sindaco può far
valere la specifica responsabilità del personale comunale
apicale del settore o servizio indicata nei precedenti commi,
attivando o promuovendo l'applicazione delle sanzioni previste
dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel
tempo vigenti.
6. Il Sindaco può, inoltre, sollevare anticipatamente
dall'incarico il responsabile del settore o del servizio in casi
di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti di sua
competenza oppure di rilevante inefficienza nello svolgimento
delle attività o nel perseguimento degli obiettivi prefissati,
quando tale inefficienza non sia riconducibile a ragioni
obiettive espressamente e tempestivamente segnalategli dal
responsabile di settore o servizio.
7. Gli atti di competenza del Segretario generale, dei
responsabili di settore o servizio non sono soggetti ad
avocazione da parte del Sindaco, se non per particolari motivi
di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel
provvedimento di avocazione.
Art. 50 Incarichi di direzione e collaborazioni esterne
1. La copertura dei posti di responsabile di settore può essere
effettuata mediante conferimento di incarichi ad esperti
esterni. Tali conferimenti sono effettuati dal Sindaco, previa
deliberazione autorizzativa, con contratto a tempo determinato
di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato.
2. Gli incarichi esterni a tempo determinato non possono
eccedere il periodo di quattro anni, sono rinnovabili con
provvedimento motivato, che deve contenere la valutazione dei
risultati ottenuti dall'incaricato nel periodo conclusosi, in
relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei
programmi, nonchè al livello di efficienza, efficacia ed
economicità raggiunto dai servizi da lui diretti.
3. Il rinnovo, l'interruzione anticipata o la revoca, nei
termini di legge, dei predetti incarichi sono disposti dal
Sindaco.
4. Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità ed i
criteri per il conferimento degli incarichi di direzione e
collaborazioni esterne a tempo determinato.
Art. 51 Conferenza dei Responsabili 1. La Conferenza dei
Responsabili di settore è organo di coordinamento gestionale
composta dal Segretario generale, dal Vice Segretario e dai
responsabili di settore e di servizio. E' presieduta e diretta
dal Segretario generale o in caso di assenza o impedimento anche
temporaneo dal Vice-Segretario.
2. Nel rispetto delle competenze previste per gli Organi di
governo, per il Segretario generale e per gli stessi
responsabili di settore o di servizio, alla conferenza spettano
funzioni organizzative, di impostazione e verifica per la
pianificazione ed il coordinamento dell'attività amministrativa.
3. La Conferenza è altresì organo consultivo sulle questioni
alla stessa sottoposte dal Sindaco, dal Segretario generale e
dai responsabili di settore e di servizio.
4. Il regolamento di organizzazione disciplina il funzionamento
della conferenza dei responsabili di settore e di servizio.
Art. 52 Ufficio per i procedimenti disciplinari e Collegio
arbitrale
1. Il regolamento individua l'ufficio competente per iI
procedimenti disciplinari e per l'irrogazione della sanzione
superiore al richiamo verbale e alla censura, nonchè la
costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale
dell'ente, anche mediante convezione con altri Comuni.
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 53 Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove la costituzione di Organismi di
partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente sia a
livello comunale sia a livello di frazione.
2. Riconosce inoltre, quali soggetti interlocutori privilegiati,
le libere forme associative presenti sul territorio e promuove
la formazione di Comitati permanenti o temporanei nei settori di
competenza del Comune, assicurando altresì forme di
consultazione della popolazione.
Art. 54 Consulta comunale
1. E' istituita la Consulta comunale permanente delle libere forme
associative presenti sul territorio iscritte all'Albo comunale
delle libere forme associative presenti sul territorio.
2. La Consulta comunale è articolata anche su base di frazione.
3. I componenti sono nominati con deliberazione consiliare tra
cittadini indicati dalle libere forme associative e, qualora il
Consiglio Comunale lo ritenga opportuno, tra cittadini di
provata esperienza e impegno a favore della comunità. La
designazione dei candidati deve avvenire con metodo
democraticamente garantito secondo le norme del regolamento.
4. L'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei
provvedimenti indicati nel regolamento consiliare deve essere
preceduta dalla richiesta di parere non vincolante alla Consulta
comunale o di frazione.
5. La Consulta comunale o di frazione ha l'obbligo di esprimere il
parere richiesto entro il termine stabilito nel predetto
regolamento.
6. Nel caso in cui il predetto parere non venga reso entro il
termine assegnato, lo stesso si intende favorevolmente espresso.
7. La Consulta comunale o di frazione ha altresì il diritto di
iniziativa e proposta nei confronti del Consiglio Comunale.
8. Il regolamento determina la durata, l'organizzazione ed il
funzionamento della Consulta comunale, i mezzi finanziari e la
dotazione strumentale indispensabile per la sua attività ed
assicura ai componenti l'accesso alle strutture ed ai servizi
del Comune. Le sedute degli Organismi di partecipazione sono
pubbliche, salvi i casi stabiliti dal regolamento.
Art. 55 Commissioni miste
1. Il Consiglio comunale, per l'approfondimento di particolari
argomenti, può deliberare la costituzione di Commissioni miste
che possono essere proposte su iniziativa di cittadini singoli o
associati, nell'ambito della normativa vigente.
2. Il regolamento disciplina i criteri per la loro costituzione e
per il loro funzionamento.
Art. 56 Associazionismo
1. L'Amministrazione comunale provvede alla stesura ed
all'aggiornamento di un Albo comunale delle libere forme
associative presenti sul territorio.
2. Sono considerate di particolare interesse collettivo le libere
forme associative che operano nei settori sociale e sanitario,
dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed
in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali della
solidarietà, del volontariato e della cooperazione.
3. Il Comune può stipulare con tali forme associative apposite
convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico
interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.
4. I criteri per l'iscrizione all'Albo comunale e l'accesso alle
strutture ed ai servizi del Comune sono definiti dal
regolamento. In ogni caso tali forme associative, per aver
diritto all'iscrizione, devono essere dotate di un ordinamento
interno che stabilisca l'eleggibilità democratica alle cariche
sociali e la regolare tenuta degli atti contabili qualora
prescritto, nonchè svolgere attività senza scopo di lucro.
5. Gli Enti periferici di Associazioni Nazionali riconosciute
dalla legge Enti morali con finalità assistenziali, educative,
culturali, sociali, sportive e ricreative, possono essere
iscritte all'Albo comunale anche se con un ordinamento interno
parzialmente elettivo, purchè siano comunque garantiti tutti gli
altri requisiti previsti dal comma 4.
Consultazione della Popolazione
Art. 57 Referendum consultivi
1. La popolazione può essere consultata su argomenti di interesse
generale ad iniziativa del Consiglio comunale o da un adeguato
numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali.
2. L'indizione del referendum, che può interessare l'intero Comune
o soltanto una o più frazioni, avviene con modalità definite dal
regolamento in analogia a quanto previsto per i referendum a
carattere nazionale.
3. Il Consiglio Comunale è in ogni caso vincolato a deliberare su
quanto emerso dalla consultazione. L'indizione del referendum ad
iniziativa consiliare avviene con il voto favorevole di almeno i
due terzi dei suoi componenti. L'indizione del referendum ad
iniziativa popolare avviene su richiesta di almeno il
quattordicipercento dei cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune, o delle frazioni cui il referendum si
riferisce.
4. Il giudizio sulla ammissibilità e sulla legittimità della
richiesta di referendum ad iniziativa popolare è rimesso
all'Ufficio comunale per i referendum, sentito un rappresentante
del comitato promotore.
5. L'Ufficio comunale per il referendum è composto da tre esperti
in diritto amministrativo di cui almeno uno espresso dalle
minoranze. 6. Spetta all'Ufficio comunale per il referendum
decidere se lo stesso debba comunque svolgersi qualora
l'Amministrazione abbia, nel frattempo, deliberato sulla materia
oggetto del referendum. Il regolamento stabilisce le norme
concernenti le modalità ed i tempi per la raccolta delle firme
relativa alla richiesta di referendum; le procedure ed i tempi
per il suo svolgimento e quant'altro necessario a garantire la
massima imparzialità e trasparenza nelle fasi di svolgimento
della campagna referendaria. Il regolamento contiene altresì le
norme concernenti le modalità di stesura del quesito
referendario da parte del Comitato promotore, nonchè il quorum
necessario per la validità del referendum. Entro trenta giorni
dalla proclamazione del risultato, l'Organo comunale competente
delibera sull'oggetto referendario. Il mancato recepimento delle
indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate
motivazioni, dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati. Prima che siano trascorsi cinque anni,
non è ammessa richiesta di referendum sul medesimo oggetto.
Art. 58 Istanze, petizioni, proposte di deliberazione
1. I cittadini residenti, singoli o associati, possono rivolgere
per iscritto istanze, petizioni e proposte di deliberazione con
riferimento a problemi di interesse personale o collettivo.
2. Istanze: riguardano singoli cittadini e problemi di interesse
personale. Vengono rivolte al Sindaco, che, sentiti gli Uffici
competenti, dà una risposta entro trenta giorni.
3. Petizioni: riguardano cittadini singoli o associati e problemi
di interesse collettivo. Vengono rivolte al Sindaco che, sentito
il primo firmatario ed eventualmente la Consulta comunale, dà
una risposta entro sessanta giorni.
4. Proposte di deliberazione: riguardano cittadini singoli o
associati e problemi di interesse collettivo. Vengono rivolte al
Sindaco, che, sentiti contestualmente il primo firmatario, la
Conferenza dei Capigruppo ed eventualmente la Consulta comunale,
decide sull'ammissibilità dell'argomento all'ordine del giorno
della Giunta o del Consiglio Comunale e dà una risposta entro
sessanta giorni.
5. Il regolamento definisce le modalità dei rispettivi
procedimenti amministrativi.
Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
Art. 59 Diritto di accesso
1. Ai cittadini singoli od associati e' garantita la liberta' di
accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che
gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le leggi in vigore
e le modalita' definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni
legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di
divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal
regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti
riservati, disciplina anche i casi in cui e' applicabile
l'istituto dell'accesso differito, quando la conoscenza degli
atti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento
dell'azione amministrativa.
Art. 60 Diritto di informazione
1. Il Comune di Sona riconosce nell'informazione la condizione
essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla
vita sociale e politica.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e
delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste
dalle leggi in vigore e dal regolamento.
3. Verranno normalmente affissi agli Albi comunali, previsti nelle
quattro frazioni, i seguenti atti:
a) convocazione del Consiglio comunale;
b) convocazione di assemblee pubbliche;
c) convocazione della Consulta comunale.
4. Il Comune cura la piu' ampia informazione nei confronti dei
cittadini, con particolare riguardo:
a) ai bilanci preventivi e consuntivi;
b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
c) alle valutazioni di impatto ambientale;
d) ai regolamenti.
5. L'informazione avviene normalmente nel corso di assemblee,
organizzate nella sala consiliare o nelle sale Civiche delle
frazioni, ma puo' essere anche ottenuta utilizzando altri mezzi
di comunicazione quali radio, televisione, stampa locale, invio
a domicilio di documentazione.
6. L'informazione deve essere tempestiva e completa e deve basarsi
su documenti ufficiali.
7. Con frequenza almeno annuale il Consiglio comunale cura,
tramite apposita Commissione Consiliare permanente, la redazione
e la diffusione ai cittadini di un rapporto sull'andamento
gestionale del Comune.
8. Il Sindaco e la Giunta adottano, anche di propria iniziativa,
tutti i provvedimenti idonei ad una completa attuazione al
diritto di informazione.
Art. 61 Partecipazione alla formazione di atti
1. Il regolamento determina, tenute presenti le disposizioni della
legge, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il
quale esso deve concludersi, i criteri per l'individuazione
delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento procedurale, nonche' dell'adozione del
provvedimento finale. Le forme di pubblicita', i criteri, i
tempi relativi alle comunicazioni nei confronti dei soggetti
interessati , le modalita' di intervento nel procedimento dei
soggetti interessati ed i termini per l'acquisizione dei
prescritti pareri sono stabiliti dal regolamento.
2. I soggetti interessati, nei casi previsti dal regolamento,
possono presentare osservazioni scritte e documenti che il
Comune ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti
all'oggetto del procedimento. In caso di valutazioni divergenti
possono essere instaurate tra Comune e soggetti interessati
forme di contraddittorio, anche pubbliche; in caso di
valutazioni concordanti possono essere conclusi tra Comune e
soggetti interessati, nelle forme e nei casi previsti dalla
legge e senza pregiudizio di terzi, accordi al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
3. Il provvedimento finale del Comune deve indicare l'eventuale
intervento nel procedimento dei soggetti interessati nonchè
motivare l'eventuale rigetto delle osservazioni.
4. Le previsioni di partecipazione alla formazione di atti, di cui
al presente articolo, non sono applicabili per l'adozione di
atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di
pianificazione e di programmazione, di atti relativi ai tributi.
Art. 62 Difensore civico 1. Il Comune di Sona istituisce
l'Ufficio del Difensore civico, garante dei diritti dei
cittadini singoli od associati, per il rispetto dei principi di
imparzialita' e di buon andamento dell'Amministrazione, delle
Istituzioni, delle Aziende speciali e degli Enti controllati dal
Comune.
2. Il difensore civico svolge altresi' funzioni di controllo
sull'operato degli Organi comunali e dei responsabili degli
uffici e dei servizi in relazione ad abusi, disfunzioni, carenze
e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il Comune di Sona può' giungere alla conclusione di accordi con
altri Comuni per nominare un'unica persona che svolga tale
funzione per tutti i comuni interessati.
4. E' compito del Difensore civico esaminare su istanza scritta
dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, presunte
situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo
dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e
segnalarle agli Organi comunali per gli eventuali provvedimenti
di competenza.
5. A richiesta di chiunque vi abbia interesse il difensore civico
interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti,
istituzioni ed aziende da essa dipendenti, per assicurare che il
procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti
siano tempestivamente correttamente emanati.
6. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici,
rispettivamente del Comune o dei Comuni interessati, nonchè
dalle loro Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del
proprio incarico. Esso e' tenuto al segreto nei casi specificati
dalla legge e dal regolamento.
7. Il Difensore civico e' eletto, mediante scrutinio segreto, dal
Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei
Consiglieri assegnati e resta in carica tre anni.
8. Il difensore civico deve essere scelto tra i cittadini che, per
preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di
indipendenza, obiettività', serenità' di giudizio e competenza
giuridico - amministrativa.
9. Ai fini della nomina si applicano al Difensore civico le norme
in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere
comunale.
10. Il Difensore Civico cessa della carica:
a) alla scadenza del mandato triennale;
b) per dimissioni, o impedimento grave ed e' revocato per gravi
motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni, con la stessa
procedura concernente l'elezione.
11. Se l'istituto del Difensore civico è disciplinato a competenza
sovraccomunale, il candidato alla carica e' nominato dai
rispettivi Consigli dei Comuni interessati, a maggioranza dei
due terzi di voti dei Consiglieri assegnati , su designazione
della conferenza dei Sindaci indetta tra i Comuni medesimi.
12. I rapporti tra i Comuni sono disciplinati da apposita
convenzione, stipulata secondo i principi stabiliti dalla legge
e dal presente articolo.
13. Il regolamento stabilisce la dotazione organica e strumentale
dell'Ufficio del Difensore civico.
FINANZE E CONTABILITA'
Art. 63 Processo di programmazione
1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico
della comunita', impiegando le risorse secondo la
priorità dei bisogni, il Comune adotta la
programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le
azioni conseguenti sono definite mediante piani,
programmi generali e settoriali e progetti.
3. Il regolamento definisce la struttura, il
contenuto, le procedure di formazione,
aggiornamento e attuazione degli strumenti della
programmazione comunale, individuando un modello di
regolamentazione delle relazioni fra politica ed
amministrazione basato, per ogni singola fase del
processo, sulle prevalenze decisionali.
Art. 64 Collegamento fra programmazione e
sistema di bilanci
1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego
delle risorse del Comune sia coerente con gli
obiettivi e le politiche di gestione definiti nei
documenti della programmazione, la formazione e
l'attuazione delle previsioni del bilancio
pluriennale e del bilancio annuale devono essere
esplicitamente collegate con il processo di
programmazione.
2. Per dare attuazione al principio stabilito al
comma precedente, il regolamento definisce il
contenuto informativo e le procedure di formazione
dei bilanci, della relazione previsionale e
programmatica e di altri eventuali documenti
integrativi.
3. Per conferire sistematicita' al collegamento fra
la programmazione e il sistema dei bilanci il
regolamento disciplina altresi' le modalita' per la
verifica continuativa dei risultati e per il
raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.
Art. 65 Controllo di gestione
1. Al fine di garantire che le risorse del Comune
siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi
secondo criteri di efficacia, di efficienza e di
economicita' dell'azione amministrativa, motivando
e responsabilizzando convenientemente gli organi
elettivi e i responsabili di settore, il Comune
adotta il sistema di controllo di gestione.
2. Il regolamento disciplina le singole componenti
del controllo di gestione, definendone le
modalita', le reciproche relazioni e la cadenza
periodica di svolgimento.
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 66 Principi generali1. Il presente Statuto e' l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune nell'ambito
dei principi fissati dalla legge. Lo Statuto costituisce la fonte subprimaria che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento
generale del Comune regolando le attribuzioni degli Organi, i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalita'.
2. Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberate secondo quanto previsto dalla legge e rimangono in vigore a tempo indeterminato.
3. L'abrogazione dello Statuto potra' essere effettuata soltanto con l'approvazione di un nuovo Statuto.
4. Nessuna deroga e'consentita all'applicazione delle norme statutarie sia con provvedimento amministrativo sia con atto regolamentare.
Art. 67 Regolamenti
1. Il Comune adotta iI regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta.
3. Essi entrano in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'albo pretorio dopo la conseguita esecutivita' della deliberazione che li
approva.
Art. 68 Norme transitorie e finali
1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio comunale promuove le iniziative piu' idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.