Competenze
Certificazione elettorale: certificato di godimento dei diritti politici, certificato di iscrizione nelle liste elettorali
Dal 4 marzo 2024 sono attivi sul portale dell’ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente nuovi servizi che consentono ai cittadini di
• consultare, in modalità telematica, i propri dati elettorali
• scaricare, in formato digitale, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali
• scaricare, in formato digitale, il certificato di godimento dei diritti politici.
Per accedere ai servizi sopra indicati, il cittadino, che deve essere iscritto in ANPR, deve autenticarsi nell'area riservata del portale ANPR tramite identificazione informatica con le modalità di cui all'art. 64 del CAD, ovvero tramite identificazione elettronica ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2015/91 O del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
Al fine di fornire precise indicazioni per l'utilizzo del servizio, nell'Area riservata di ANPR, sarà resa disponibile la Guida al cittadino. Il cittadino potrà, inoltre, richiedere assistenza all'indirizzo e-mail: assistenza.anpr.cittadini@sogei.it.
Chi può votare
La Capacità Elettorale - Che cos'è?
La capacità elettorale è riconosciuta ai cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica Italiana. A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
• Cittadinanza Italiana o Cittadinanza Comunitaria per le Elezioni del Parlamento Europeo e per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale;
• maggiore età;
• assenza di cause ostative che precludono l’iscrizione nelle liste elettorali. Vi rientrano i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, comportanti l’applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, ecc. (art. 2 de D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223);
• residenza anagrafica presso il Comune di iscrizione elettorale.
Voto per corrispondenza per elettori iscritti all'AIRE o temporaneamente all'estero
Stralcio della LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459, che disciplina le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
Art. 12. - [Omissis …]
3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori (ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge) il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi (...) può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente (agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge). Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate in homepage in occasioni di ogni consultazione referendaria.
Nel caso in cui il cittadino elettore non risulti iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune italiano può chiedere l'ammissione al voto compilando il modulo "domanda di ammissione al voto".
Per ulteriori approfondimenti e argomenti, cliccare sui link sotto riportati:
Tipologia di organizzazione
Ufficio
Area di riferimento
Responsabile
Marika Poggese
Responsabile dell’Area Affari Generali
Persone
Alberto Zumerle
Funzionario amministrativo-contabile
Alessandro Boretti
Istruttore amministrativo-contabile
Cristina Dal Corso
Istruttore amministrativo-contabile
Esther Benetti
Istruttore amministrativo-contabile
Filippo Turrini
Istruttore amministrativo-contabile
Sede principale
Contatti
Pagina aggiornata il 22/03/2026
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