E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE TELEFONICA AL N. TEL. 045 6091209
La registrazione della nascita viene effettuata solo presso la sede dei Servizi Demografici di Sona – Piazza Roma, 1Â
Denuncia di nascita
La denuncia di nascita è la registrazione formale della nascita di un bambino. La registrazione è obbligatoria in quanto l’atto che ne deriva, cioè l’atto di nascita, rappresenta il riconoscimento giuridico del neonato nella comunità .
Luoghi e termini per la denuncia di nascita
La denuncia di nascita può essere fatta presso:
- la direzione centro di nascita dell’ospedale o della casa di cura dove è avvenuta la nascita. Il termine è di tre giorni dalla nascita;
- l’ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita o presso il Comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori risiedano in Comuni diversi, la dichiarazione è resa nel Comune di residenza della madre, salvo diverso accordo fra i genitori. Il termine per la registrazione è di dieci giorni dalla nascita.
Chi effettua la denuncia
La denuncia di nascita deve essere resa da uno dei genitori, oppure da entrambi i genitori se non sono coniugati, o procuratore speciale – ostetrica – medico o altra persona che ha assistito al parto.
Documenti necessari
Chi effettua la denuncia, deve presentarsi con i seguenti documenti:
- valido documento di identità (carta d’identità , passaporto, patente…);
- attestazione di nascita, rilasciato da chi ha assistito il parto.
RICONOSCIMENTO DEL NASCITURO
Il riconoscimento del nascituro è il riconoscimento del figlio prima della nascita, effettuato dai genitori non uniti in matrimonio. Il riconoscimento può avvenire da parte dei genitori congiuntamente o separatamente. Nel secondo caso, il padre non può riconoscere il figlio senza il consenso della madre.
Condizioni al riconoscimento
Per effettuare il riconoscimento:
- Il genitore deve aver compiuto i 16 anni
- Non ci devono essere relazioni di parentela, affinità , adozione ed affiliazione fra i dichiaranti.
Documenti necessari
- Valido documento di riconoscimento;
- Certificato medico in originale che attesti il periodo di gravidanza, rilasciato dalla ASL o dal medico privato.
ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AL FIGLIO
Con la sentenza 131/2022 la Corte Costituzionale ha stabilito che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità  che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
Ne deriva che:
- l’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori;
- in mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso;
- se non c’è accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi, è necessario l’intervento del Giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.
L’Ufficiale di Stato Civile, quindi, dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell’ordine dai medesimi concordato, al momento della nascita, del riconoscimento o dell’adozione, fatto salvo l’accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto.
Dove rivolgersi
Ufficio di Stato Civile – Piazza Roma, 1 – 37060 SONA
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30
Tel. 045 6091209 – e-mail: sona.vr@cert.ip-veneto.net
Certificato di nascita
Il certificato di nascita è un documento che riporta le notizie estratte dall’atto di nascita del registro di stato civile e serve a dimostrare il luogo e la data di nascita del cittadino.
Come si ottiene
Il certificato è rilasciato dal Comune di trascrizione dell’atto di nascita.
Il certificato viene rilasciato all’interessato od ad altra persona presentando la delega.
Occorre fornire i seguenti dati:
- nome e cognome della persona per cui si richiede il certificato;
- data di nascita.
Documenti da presentare
Esibire allo sportello un documento di identità valido. Ogni certificato può essere sostituito mediante l’autocertificazione, una dichiarazione firmata dal cittadino, il quale attesta la veridicità di fatti, stati e qualità personali (generalità , residenza, titoli di studio, ecc.), senza che sia necessario presentare altri documenti. La firma del cittadino non deve essere autenticata. Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziara e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione. Le leggi che regolano questa materia sono il D.P.R. n. 445/2000 e la Legge n. 183/2011.
Copia integrale dell’atto di nascita
La copia integrale dell’atto di nascita è una fotocopia dell’atto riportato sul registro di stato civile e contiene tutti i dati relativi alla nascita di una persona.
Come si ottiene
La copia integrale va richiesta nel Comune in cui è stato registrato l’atto di nascita.
Viene rilasciata gratuitamente in copia conforme all’originale all’interessato od ad altra persona presentando la delega.
Documenti da presentare
Esibire allo sportello un documento di identità valido.
Affido familiare
L’affido familiare costituisce un’importante forma di solidarietà sociale, di aiuto e sostegno in favore di minori e famiglie che si trovino a vivere una situazione di difficoltà . Attraverso l’affido si vuole assicurare al minore una adeguata risposta ai bisogni affettivi, educativi, di mantenimento e di istruzione, temporaneamente, sino a quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea del nucleo familiare di origine. Le tipologie del servizio si dividono in:
- Affido familiare residenziale
Quando il minore viene inserito in una famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una singola persona, per un periodo di tempo delimitato;
- Affido diurno
Quando il minore viene inserito in una famiglia per alcune ore al giorno, non più di 5 giorni la settimana.
Il Servizio Sociale Professionale di Base ed il Servizio Minori dell’ULSS 9, a seconda del tipo di intervento, redigono il progetto di intervento (analisi della situazione, definizione degli obiettivi, tipo e durata dell’intervento, definizione del contributo a favore della famiglia affidataria), assicurano il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d’origine, mantengono i rapporti con la famiglia che realizza l’intervento con incontri periodici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Socio Educativo:
Piazza della Vittoria, 9/D – 37060 – SONA – Tel. +390456090198
2° piano – Edificio Ex Canonica – Entrata sul Retro, anche mediante Ascensore.
Richiesta della fornitura di sacchetti per il conferimento di pannolini relativi al rifiuto SECCO
Il Servizio Ecologia offre GRATUITAMENTE (a fronte della regolarità  del pagamento della Tassa dei Rifiuti) la possibilità di differenziare la raccolta dei pannolini – pannoloni relativi al rifiuto SECCO).
Come si ottiene
Se in regola con il pagamento della Tariffa Rifiuti (TARI), è sufficiente presentarsi presso la portineria della sede municipale, presso l’ufficio Ecologia o presso l’Ufficio Anagrafe di Lugagnano per il ritiro del materiale per gli eventi diritto.
Pagina aggiornata il 11/10/2024