La carta di identità è un documento di riconoscimento che permette di identificare il titolare. Se non specificato diversamente, la carta di identità rilasciata ai cittadini italiani è valida anche per l’espatrio nei paesi dell’area Schengen, più altri Paesi con cui l’Italia ha sottoscritto particolari accordi. Il Comune di Sona rilascia, presso lo sportello dell’Anagrafe di Sona e Lugagnano, solo Carte d’Identità Elettroniche (CIE). Il tempo presunto necessario per predisporre la pratica allo sportello è, salvo imprevisti, di circa 20 minuti per persona. Il Comune, al momento del rilascio, identifica il cittadino, acquisisce la foto, la firma e le impronte digitali, riceve il pagamento e rilascia la copia sostitutiva del documento di identità. Al termine della procedura di richiesta, al richiedente verrà rilasciato un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della CIE e la prima parte del PIN e PUK (la seconda parte sarà contenuta nella lettera che verrà spedita dall’Istituto Poligrafico). Il modulo di riepilogo cartaceo consegnato alla fine del processo, che sostituisce la CIE fino alla materiale consegna, non costituisce titolo valido per recarsi all’estero mentre dà diritto a recarsi alle operazioni di voto durante i giorni di elezione. La consegna della CIE avviene entro 6 (sei) giorni lavorativi, all’indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta. La CIE sarà consegnata solo ed esclusivamente al titolare del documento o ad un suo delegato: pertanto occorre fornire le generalità del delegato al ritiro all’operatore comunale al momento della richiesta. Il periodo di validità della carta di identità varia a seconda dell’età del titolare al momento del rilascio:
- fino a 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni;
- fino a 5 anni per i minori dai 3 ai 18 anni;
- fino a 10 anni per i maggiorenni.
La carta di identità scade nel giorno e mese di nascita del titolare.
Si informa che entro la data del 3 AGOSTO 2026 cessa la validità della CARTA d’IDENTITA’ in formato CARTACEO, come disposto dall’art. 5 del REGOLAMENTO (UE) 2019/1157 del PARLAMENTO EUROPEO “Rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione”. Pertanto si ribadisce che dal 3 AGOSTO 2026 le carte d’identità cartacee non avranno più validità per l’espatrio e non potranno più essere rilasciate.
Si evidenzia che il cambio di residenza, così come la variazione dello stato civile, non costituisce motivo di rilascio di una nuova carta d’identità; essendo la residenza o lo stato civile un dato che non contribuisce all’identificazione della persona, la relativa variazione non altera la funzione del documento di riconoscimento (Circolare Ministero dell’Interno 31 dicembre 1992 n. 24).
Si invitano i cittadini che hanno necessità di recarsi all’estero in Paesi dove è richiesta una validità residua del documento di 3-6 mesi, a premunirsi per tempo per dotarsi di un nuovo documento d’identità. L’unica alternativa possibile per ovviare a tale necessità, sarà recarsi presso la Questura per il rilascio del passaporto.
Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile entrare con la carta d’identità, si consiglia di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it, selezionando il paese di proprio interesse.
QUANDO
La carta di identità elettronica si può richiedere esclusivamente per i seguenti motivi:
- primo rilascio;
- smarrimento o furto della carta d’identità in corso di validità, previa presentazione della relativa denuncia;
- rilascio duplicato in sostituzione della carta d’identità cartacea in corso di validità.
Cittadini MAGGIORENNI – Rilascio o rinnovo per scadenza, deterioramento, smarrimento o furto
Per ottenere il rilascio o il rinnovo è necessario presentarsi personalmente allo sportello indicato, nel giorno e ora stabiliti, con:
- nr. 1 fototessera recente (max 6 mesi), dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto (vedi esempi di foto corrette), che sarà poi restituita al cittadino o foto in formato digitale (in questo secondo caso potrà essere inviata il giorno dell’appuntamento alla mail demografici@comune.sona.vr.it);
- la carta d’identità deteriorata o scaduta o in scadenza (può essere rinnovata dal 180° giorno precedente) o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento (patente, passaporto, …);
- in caso di deterioramento che non permetta di riconoscere il numero del documento o di smarrimento o di furto, la denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o Carabinieri) e un altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- se cittadino comunitario, la carta di identità del Paese di origine, in corso di validità;
- se cittadino extra-comunitario, il permesso di soggiorno ed il passaporto, in corso di validità;
- anche in caso di rinnovo, nell’ambito dell’attività di controllo dei dati anagrafici, ai cittadini non italiani può essere richiesta l’esibizione del passaporto/documento di identità del Paese di origine.
Per il rilascio di documento valido per l’espatrio è necessario sottoscrivere, contestualmente alla richiesta di emissione, la dichiarazione di assenza di condizioni ostative al rilascio della carta d’identità elettronica valida per l’espatrio di cui all’articolo 3, lettere B), D), D) e G) della legge n. 1185/1967.
L’obbligo delle impronte digitali nella carta d’identità elettronica è disposto dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento (CE) n.2252 del 2004 (come modificato dal Regolamento (CE) n.444/2009). L’esenzione dalla rilevazione delle impronte digitali è possibile solo in caso di:
• patologia o impedimento fisico permanente opportunamente documentata (es.: certificazione medica rilasciata da un’autorità sanitaria locale, struttura ospedaliera, ecc.)
• menomazione o malformazione fisica evidente (certificazione medica non necessaria).
In caso di impossibilità temporanea al rilievo delle impronte digitali, la CIE ha validità massima di 1 anno.
Inoltre, in caso di furto o smarrimento di una carta elettronica, il cittadino, oltre a sporgere regolare denuncia presso le Forze di Polizia, deve effettuare il blocco della propria CIE, per inibirne l’utilizzo ai fini dell’accesso ai servizi in rete, contattando il servizio di help desk della CIE reperibile nei contatti al link www.cartaidentita.interno.gov.it/contatti/.
Al momento della richiesta il cittadino maggiorenne può, inoltre, esprimere la propria volontà alla donazione di organi e tessuti.
Cittadini MINORENNI – Rilascio o rinnovo per scadenza, deterioramento, smarrimento o furto
La procedura di emissione è analoga a quella prevista per i maggiorenni; il minore dev’essere presente per l’identificazione, accompagnato dai genitori, muniti di valido documento di identificazione, o dal tutore, munito della sentenza/decreto di nomina.
Sono esentati dalla rilevazione delle impronte e dalla firma del documento i minori di età inferiore ai 12 anni.
Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, questi deve far pervenire (anche per via telematica, così come previsto dall’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000) una dichiarazione di consenso all’espatrio, redatta in carta semplice, sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità (vedasi il modulo in fondo alla pagina).
Per i minori di anni 14, la validità della CIE ai fini dell’espatrio è condizionata al fatto che viaggino in compagnia di un genitore o di chi ne fa le veci. A tal fine, è previsto l’inserimento (facoltativo) dei nominativi dei genitori sul retro della carta d’identità. Ogni volta che il minore di anni 14 dovrà recarsi all’estero con un accompagnatore diverso dai genitori sarà necessario, da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagno che resterà agli atti della Questura, la quale provvederà a rilasciare un modello unificato che l’accompagnatore esibirà alla frontiera assieme alla carta d’identità/passaporto del minore in corso di validità. Per maggiori informazioni su questo aspetto è possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
DOVE
SPORTELLO DEMOGRAFICO DI SONA (Piazza Roma, 1) – E’ necessaria la prenotazione TELEFONICA AL N. 0456091240 telefonando dal Lunedì al Venerdì dalle 12,30 alle 13,30.
SPORTELLO DEMOGRAFICO DI Lugagnano (via 26 Aprile, 8) è ad accesso libero. APERTO il Martedì e Giovedì dalle 8,30 alle 12,30 – Sabato 8,30 – 12,00
II rilascio della carta d’identità elettronica ha un costo complessivo pari ad euro 22,00 da pagare allo sportello (Contanti o Bancomat/Carta di Credito).
RICEVUTA – PIN – PUK
Al termine della procedura, lo sportello rilascerà al cittadino la ricevuta della richiesta di emissione della CIE, contenente, oltre al numero della pratica, il riepilogo dei dati che saranno inseriti nella CIE e la prima parte dei codici PIN/PUK associati ad essa. La seconda parte dei codici saranno contenuti nella busta di consegna della CIE. Questo codice permetterà di utilizzare la CIE per usufruire di tutti i servizi della Pubblica Amministrazione che richiedono l’autenticazione in rete.
ITALIANI RESIDENTI all’ESTERO
Il rilascio della CIE ai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero del comune di Sona (AIRE Sona) avviene esclusivamente presso il Consolato di riferimento.
Ulteriori e più esaustive informazioni sulla Carta d’Identità Elettronica sono disponibili sul sito del Ministero dell’Interno cliccando qui.
Riferimenti normativi
• Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBLICA SICUREZZA TULPS. Art.3.
• LEGGE 16 giugno 1998, n. 191 – Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica. Art. 2 comma 4.
• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437 – Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Art. 1.
• DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale. Art. 64, Art. 65.
• DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7 – Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Art. 7 vicies-ter, Art. 7 vicies-quater.
• DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 – Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni atte garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. Art. 10.
• DECRETO 23 dicembre 2015 – Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica.
• DECRETO 25 maggio 2016 – Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
• DECRETO 16 luglio 2020,n° 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Identita’ digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali. Art. 24.
• d.P.R. n.445/2000
• Art.4 del Regolamento UE 2019/1157
La procedura di emissione è gestita interamente dal Ministero dell’Interno: per approfondimenti si può consultare il sito dedicato www.cartaidentita.interno.gov.it.
Carta d’identità elettronica a domicilio
È un servizio offerto a chi non può raggiungere l’ufficio Anagrafe per gravi motivi di salute. L’impedimento deve essere di natura fisica e non mentale, vale a dire che il dichiarante deve essere in grado di capire il contenuto della dichiarazione che va a rendere.
Un parente o un’altra persona maggiorenne deve compilare il modulo di Richiesta di autorizzazione al rilascio della carta di identità elettronica a domicilio scaricabile da questa pagina e venire all’ufficio Anagrafe con:
• 1 fototessera recente per riconoscimento (al massimo di 6 mesi) su sfondo chiaro e a tinta unita
• la carta d’identità vecchia o la denuncia di smarrimento o un altro documento valido
• il modulo per l’eventuale assenso o diniego alla donazione degli organi (Si trova sul retro del modulo di richiesta e deve essere firmato dalla persona intestataria della carta d’identità
Sarà concordata allo sportello la data in cui un pubblico ufficiale verrà a domicilio per l’identificazione e la firma.
Il giorno dell’appuntamento il parente dovrà versare il corrispettivo di € 22,00 allo sportello (contanti o Bancomat).
La carta di identità elettronica non viene rilasciata subito perchè viene stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che la spedisce nei tempi previsti.
Carta d’Identità e Donazione Organi – Una scelta in Comune
E’ possibile, per i cittadini maggiorenni, manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio della carta di identità.
La manifestazione del consenso o diniego costituisce una facoltà e non un obbligo per il cittadino, che potrà comunque, in qualsiasi momento, cambiare idea sulla scelta fatta; sarà ritenuta valida, sempre, l’ultima dichiarazione resa in ordine di tempo, secondo le modalità previste.
Dopo l’emissione della CIE, se il cittadino decide di cancellare la dichiarazione di volontà potrà esercitare il diritto in materia di protezione dei dati personali (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679) compilando il modulo in allegato a fondo pagina (per altre informazioni al riguardo clicca qui).
La dichiarazione resa al momento del rilascio della Carta d’Identità verrà trasmessa in tempo reale dall’Ufficio Anagrafe al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati nazionale informatizzata del Ministero della Salute.
L’inserimento di questa informazione nel SIT (Sistema Informativo Trapianti), oltre ad assicurare il rispetto della volontà del singolo, garantisce un più efficace funzionamento della rete trapiantologica. Questa banca dati, alla quale sono collegati il Centro Nazionale Trapianti, i Centri regionali e interregionali per i trapianti e le Aziende Sanitarie Locali, viene consultata, infatti, ventiquattr’ore su ventiquattro dai centri per i trapianti con riferimento a ciascun soggetto potenziale donatore, allorché questi sia sottoposto ad accertamento di morte.
Restano invariate le altre modalità di espressione della volontà presso l’ULSS di appartenenza, l’AIDO e Associazioni di Settore.
Per ulteriore approfondimento è possibile contattare l’Azienda ULSS 9 “Scaligera”, i Coordinamenti Ospedalieri (per l’ULSS 9 Tel. 045 6648491 – Indirizzo: Via Roma, 60 – 37063 – Isola della Scala), l’AIDO, o consultare i seguenti siti web:
Centro Regionale Trapianti – www.crtveneto.it
Consulta la brochure informativa e Rassegna Stampa (Aprile 2019) in allegato a fondo pagina
Campagna regionale per la donazione di organi e tessuti – Comunicato stampa
Come – Quando – Perchè: cosa significa Donare i propri organi e tessuti
COME: compilando l’apposito modulo presso l’ULSS di appartenenza, oppure firmando il modulo dell’AIDO, o ancora firmando l’assenso presso l’Ufficio Anagrafe all’atto dell’emissione o del rinnovo della Carta d’Identità.
QUANDO: si diventa donatori SOLO DOPO che è stata posta e accertata la diagnosi di morte con criterio neurologico, una condizione irreversibile e definitiva da non confondere con lo stato di coma. SOLAMENTE dopo l’accertamento di morte e dopo la comunicazione della stessa alla famiglia del paziente, si può procedere alla valutazione dell’opportunità della donazione.
PERCHE’: il trapianto di organi e tessuti è una terapia salvavita. Donare gli organi o i tessuti è un gesto di solidarietà verso gli altri.
COSA SI PUO’ DONARE: Organi (cuore, polmoni, pancreas, fegato, reni, intestino) e Tessuti (ossa, valvole, vasi sanguigni, cornee, cute).
SE….. una persona in vita non si è espressa in merito alla volontà di donare, la donazione di organi o tessuti è consentita SOLO se i familiari aventi diritto (eredi legittimi, coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni, genitori o rappresentante legale) NON SI OPPONGONO.
Allegati:
• Assenso carta di identità espatrio
• Richiesta PIN della Carta di identità elettronica
• Richiesta carta identità dimoranti
• Richiesta per rilascio della CIE a domicilio
• Circolare della questura di Verona del 22 Giugno 20218
• Modulo richiesta cancellazione volontà di donazione organi
• Diventa donatore di organi e tessuti
Pagina aggiornata il 27-01-2026
Pagina aggiornata il 22/03/2026