Cittadinanza Italiana

Richiesta, Acquisizione, Riconoscimento, Cittadinanza Iure Sanguinis

Cittadinanza Italiana

Richiesta, Acquisizione, Riconoscimento, Cittadinanza Iure Sanguinis

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Acquisizione della cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana è acquisita per i seguenti motivi:

  • per nascita (è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani);
  • per nascita sul territorio italiano solo nel caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi, oppure se i genitori stranieri non trasmettano la loro cittadinanza al figlio, secondo le leggi del loro Stato di appartenenza;
  • a seguito di nascita avvenuta in Italia lo straniero, all’età di 18 anni, può dichiarare entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di volere acquistare la cittadinanza italiana se ha sempre risieduto in Italia fin dalla nascita;
  • per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età;
  • per adozione;
  • per matrimonio: il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero. In presenza di figli i termini di cui sopra sono ridotti della metà;
  • per residenza legale, continuativa e ininterrotta
    • dopo 10 anni di residenza legale per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f);
    • dopo 4 anni di residenza legale per i cittadini dell’UE (art. 9 lett. d);
    • dopo 5 anni di residenza legale per gli apolidi (9 lett. e) e i rifugiati politici (art. 16 c.2);
    • dopo 5 anni di residenza legale dall’adozione in caso di straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano (art.9 lett.b);
    • dopo 3 anni di residenza legale per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani;
    • dopo 3 anni di residenza legale per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a);
    • dopo 5 anni di servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c).
  • se figlio minore convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana;
  • per naturalizzazione.

Come presentare la domanda

Dal 18 giugno 2015 la sola modalità di presentazione ammessa è On-Line, accedendo al portale del Ministero dell’Interno al seguente link: www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza. Le istanze presentate a mezzo posta non saranno più accettate (ultimo aggiornamento 23-03-2016).

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI
(IURE SANGUINIS)

E’ una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno Stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:

  1. cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L’ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza (cd. Iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E’ questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell’atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
    2. cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello iure loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.

Dove

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza. Il sindaco nel Comune di Sona ha delegato tale competenza ai funzionari dell’Ufficio di Stato Civile.
Si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto, può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l’istanza dovrà essere indirizzata al console italiano competente.
Ufficio cittadinanza di Sona – Piazza Roma 1 (presso i Servizi Demografici) – Tel. +390456091209 – 254
SOLO SU APPUNTAMENTO – PEC: sona.vr@cert.ip-veneto.net

Requisiti
E’ indispensabile che il richiedente abbia stabilito la propria residenza nel Comune di Sona.
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell’avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana. Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite:
– estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;
– atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente;
– atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, tradotto e legalizzato se formato all’estero;
– atto di morte dell’avo italiano emigrato all’estero, tradotto e legalizzato se formato all’estero;
– atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente;
– certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente interessato.

Con delibera n. 23 del 13-03-2025 è stato istituito un contributo amministrativo di euro 600,00 per ogni singolo nominativo, per le domande di riconoscimento cittadinanza jure sanguinis

PROCEDURA PRESSO IL COMUNE DI SONA:

  1. Prima fase (preistruttoria) – L’Ufficiale di Stato Civile, previo appuntamento, verifica l’idoneità dei documenti a corredo dell’istanza iure sanguinis, affinché l’interessato possa essere legittimato a richiedere l’iscrizione anagrafica, presupposto per avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza. L’Ufficio avrà tempo 30 giorni per valutare i documenti presentati e trasmetterne l’esito all’Ufficio Anagrafe e all’interessato.
  2. Seconda Fase (formalizzazione della richiesta d’iscrizione anagrafica) – Dopo l’esito favorevole di cui sopra, l’interessato potrà richiedere l’iscrizione anagrafica presso gli sportelli dei servizi demografici. Una volta definito il procedimento d’iscrizione anagrafica, dopo l’esperimento delle verifiche volte ad accertare la dimora abituale in Sona, a cura della Polizia Municipale, l’interessato, previo appuntamento, potrà formalizzare l’istanza, in competente bollo, di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso l’Ufficio di Stato Civile.
  3. Terza Fase (chiusura del procedimento) – L’Ufficiale dello Stato Civile concluderà il procedimento nel termine massimo di 365 giorni. Ove si verifichi la sussistenza dei requisiti di legge, l’Ufficiale attesterà il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione dei conseguenti atti di stato civile; ove tali requisiti non sussistano, l’Ufficiale rigetterà l’istanza.

ATTENZIONE:
– ogni appuntamento è riservato a una sola istanza;
– gli appuntamenti saranno fissati personalmente dall’interessato (senza l’intervento di consulenti o intermediari) fino al raggiungimento del limite annuale delle pratiche che potranno essere lavorate.

PRECISAZIONI
Figli minori

I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante: una volta trascritto l’atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all’estero, il genitore dovrà richiedere l’iscrizione del minore all’AIRE, tramite il consolato italiano competente per territorio.

NOTE IMPORTANTI

Gli atti di stato civile formati all’estero da autorità straniere,  dovranno essere prodotti in forma integrale (non verranno accettati certificati e/o estratti) e dovranno essere legalizzati dall’autorità diplomatica italiana competente, e tradotti in lingua italiana. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che, con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione), abbia reso la propria traduzione ufficiale.
La data di emissione di tutti gli atti presentati a corredo dell’istanza di riconoscimento non dovrà eccedere l’anno.
Anche per gli eventuali atti integrali di stato civile reperiti presso altri fascicoli o altri Comuni, la data di emissione non dovrà eccedere l’anno.

ATTENZIONE
La procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani, per il Comune di Sona, è attivabile solo previo APPUNTAMENTO dal lunedì al venerdì al tel. +390456091209 – 254 – Orario 09.00 – 12.00.

 

Pagina aggiornata il 10/04/2025

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