L’iscrizione in Anagrafe Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ed è tenuto ad iscriversi all’anagrafe (clicca qui per scaricare e compilare i moduli) presso i Comuni dove ha la dimora abituale quando: Il Familiare Si intende per “Familiare” sia comunitario che non comunitario: I legami di parentela si possono dimostrare presentando documentazione autentica rilasciata dallo Stato di appartenenza, adeguatamente legalizzata e tradotta in lingua italiana. La vivenza a carico per i cittadini non italiani è tale per la legge del paese di provenienza; il familiare a carico, per essere considerato tale: L’ufficiale di anagrafe non è tenuto ad accettare la dichiarazione di cui al punto n.1, ma può richiedere la presentazione della dichiarazione n.2. Cosa serve per l’iscrizione in Anagrafe
- documento di identità valida per l’espatrio o passaporto;
- per i familiari, idonea documentazione rilasciata dall’autorità del Paese di origine attestante il legame familiare, adeguatamente legalizzata e tradotta.
- Per i familiari non comunitari: passaporto e carta di soggiorno rilasciata dalla Questura.
Di seguito è riportata la documentazione necessaria per l’iscrizione delle varie categorie di cittadini, e le eventuali situazioni particolari.
Iscrizione dall’estero o ricomparsa
Cittadino lavoratore
Deve considerarsi lavoratore ogni persona che svolga attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali e accessorie (quali ad esempio lavoratori con voucher.
- Lavoratore subordinato: Contratto di lavoro; comunicazione assunzione al centro per l’impiego (INPS per collaboratore domestico); ultima busta paga (versamenti contributi inps per collab. Domestico); cud (per collaboratori domestici dichiarazione del datore di lavoro relativa alla retribuzione anno precedente).
- Lavoratore autonomo: Iscrizione alla Camera di Commercio, in registri o albi professionali e attribuzione della partita IVA; contratto di lavoro a progetto, di associazione in partecipazione o quanto altro dimostri l’attività di lavoro autonomo.
Il cittadino dell’Unione – già lavoratore dipendente o autonomo in Italia – conserva il diritto di soggiorno se:
- A seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro.
- È disoccupato (involontariamente): deve avere lavorato per almeno un anno e deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
- E’ disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ad un anno ovvero si è trovato in tale stato durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo.
- E’ iscritto ad un corso di formazione professionale (Tranne il caso di disoccupazione involontaria, per poter mantenere lo status di lavoratore subordinato deve esistere un collegamento tra la precedente attività ed il corso di formazione seguito)
- La donna che smette di lavorare o di cercare un impiego a causa di una gravidanza, conserva lo status di lavoratore purchè riprenda il lavoro o trovi un nuovo impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo il parto, periodo che non può essere inferiore a 3 mesi (sentenza Corte di Giustizia europea C-507/12).
Cittadino con risorse economiche
- Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
- Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.
Cittadino iscritto a un corso di studi
- Documentazione attestante l’iscrizione al corso di studi
- Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.
Quale familiare del cittadino iscritto ad un corso di studi, sono da intendersi esclusivamente il congiure/unito civilmente e i figli (art.7, comma 4, della Direttiva 2004/38/CE)
Cittadino religioso
- La dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.
- La dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o polizza di copertura sanitaria.
Familiare che accompagna il cittadino UE
- Idonea documentazione rilasciata dall’autorità del Paese di origine attestante il legame familiare, adeguatamente legalizzata e tradotta.
- Di cittadino lavoratore: Il Familiare non deve presentare nessuna documentazione.
- Di cittadino con disponibilità economiche: Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.
- Di cittadino che segue un corso di studi: Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.
Familiare che raggiunge il cittadino UE
- Idonea documentazione rilasciata dall’autorità del Paese di origine attestante il legame familiare, adeguatamente legalizzata e tradotta.
- Di cittadino lavoratore: Il Familiare non deve presentare nessuna documentazione.
- Di cittadino con disponibilità economiche: Deve essere fatta una nuova valutazione della sussistenza dei requisiti – documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.
- Di cittadino che segue un corso di studi: Deve essere fatta una nuova valutazione della sussistenza dei requisiti – documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.
Familiare di cittadino italiano
- Se il cittadino italiano è un lavoratore, non serve altra documentazione.
- Se il cittadino italiano non è un lavoratore (anche se pensionato), serve la documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000.
- Non serve la documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria
Per quanto riguarda il riconoscimento di familiare a carico, o di familiare convivente o della sussistenza di gravi motivi di salute: documentazione comprovante la qualità di familiare convivente, ovvero la sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l’assistenza personale da parte del cittadino dell’Unione avente autonomo diritto di soggiorno. Può essere presentata anche una dichiarazione sostitutiva, nella quale deve comunque essere indicata la modalità e l’ente attraverso il quale eseguire eventuali controlli in merito alla veridicità della dichiarazione resa.
Quale familiare del cittadino iscritto ad un corso di studi, sono da intendersi esclusivamente il coniuge/unito civilmente e i figli (art.7, comma 4, della Direttiva 2004/38/CE)
Per i familiari non comunitari, è necessario il possesso della Carta di soggiorno (art.10 d.Lgs. n.30/2007 che prevede tale documento appositamente per i familiari extracomunitari di cittadini comunitari) o la ricevuta della sua richiesta (circolare Min. Int. n.43/2007).
Per quanto riguarda il caso in cui ad immigrare è un cittadino comunitario sprovvisto di requisiti, familiare di un cittadino non comunitario già residente, per l’iscrizione del cittadino comunitario il cittadino extracomunitario dovrà dimostrare il possesso di risorse economiche sufficienti, corrispondenti al numero di familiari da iscrivere secondo i criteri già descritti. Per quanto riguarda la copertura sanitaria, se il cittadino non comunitario è lavoratore, dovrà essere verificato presso l’AUSL se il familiare comunitario ne ha diritto; in caso contrario servirà l’assicurazione sanitaria.
Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti
Anche tramite auto-dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 (calcolato sulla base del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale), se si chiede il ricongiungimento di un solo Familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari).
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai 14 anni è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Il Comune può verificare l’esistenza, la legittimità, l’entità e la disponibilità delle risorse. Le risorse non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato.
Possono essere dichiarati sia i propri redditi che la propria situazione economico-patrimoniale, e le dichiarazioni devono essere verificabili, ed in caso contrario la richiestan on potrà essere accolta.
Altrettanto non ricevibili saranno considerate dichiarazioni che contengano informazioni, oltre a non essere verificabili, troppo generiche.
Non sarà possibile computare come reddito utile la promessa genercia di un terzo di intervenire a sostegno del richiedente in caso di bisogno, mentre sarà ammissibile la dichiarazione dell’interessato relativa alla sua posizione creditoria nascente da un contratto di vitalizio, o quella di essere beneficiario di alimenti, ai sensi dell’art.433 del codice civile, con indicazione delle somme pattuite o ricevute periodicamente.
Altre situazioni che è possibile dichiarare sono: il contratto di comodato, a termie o precario, la dichiarazione di ospitalità non contrattualizzata ma effettiva, purchè riferita ad un orizzonte temporale adeguato (almeno un anno) o almeno in atto da un certo tempo; o ancora la dichiarazione di un convivente che possegga i requisiti di reddito e dichiari di provvedere alle necessità del richiedente.
E’ opportuno precidare che l’autosufficienza economica del richiedente non può essere un prodotto dell’autocertificazione del richiedente stesso o proveniente da un terzo, ma costituisce un fatto già esistente e che la dichiarazione si limita a riferire in quanto vero.
Il terzo, quindi, non si impegna mediante la propria dichiarazione ad alimentare il richiedente, non potendo essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà la mera intenzione di impegnarsi a farlo.
Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria
(se redatta in lingua straniera deve essere tradotta e legalizzata) avente le seguenti caratteristiche:
- Deve essere valida in Italia;
- Deve prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari;
- Deve avere una durata annuale, con indicazione della decorrenza e della scadenza;
- Deve indicare gli eventuali familiari coperti con il grado di parentela;
- Deve indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta di rimborso.
I pensionati soddisfano la condizione di disporre di un’assicurazione malattia completa se hanno diritto all’assistenza sanitaria per conto dello Stato membro che paga la loro pensione.
La carta europea di assicurazione malattia offre tale copertura completa quando il cittadino UE interessato non trasferisce la residenza, ai sensi del regolamento (CEE) n.1408/71, nello Stato membro ospitante e intende ritornare nello Stato membro di residenza (ad esempio studio o trasferimento lavorativo in un altro Stato membro).
Il cittadino dell’Unione dispone (o ha diritto di ottenere dallo Stato di provenienza) di uno dei formulari comunitari che vengono rilasciati dagli Stati di provenienza per dimostrare che ha diritto all’assistenza sanitaria in natura in un altro Paese membro a carico del Paese di provenienza (ad esempio, perché è pensionato).
Si tratta dei seguenti formulari:
- S1 (ex E106) (lavoratori distaccati in Italia da impresa dell’Unione, dipendenti pubblici e loro familiari, studenti i cui studi si iscrivono nel quadro di un programma comunitario Erasmus, Lingua),
- E109 (o E37) (familiari di lavoratore straniero occupato all’estero residenti in Italia)
- E 120 (richiedenti la pensione di un altro Stato membro, residente in Italia)
- E121 (o E33) per i pensionati europei e i loro familiari (muniti di pensione di un altro Stato membro, ma residenti in Italia).
Iscrizione al Servizio Sanitario nazionale
Ha diritto di iscrizione al Servizio sanitario nazionale il cittadino dell’Unione Europea che soggiorna in Italia per oltre tre mesi e che si trova nella condizione documentata di lavoratore o suo familiare, o familiare di un cittadino italiano, o in possesso di attestazione comunale di soggiorno in Italia da almeno 5 anni, o in stato di disoccupazione involontaria e registrato presso il Centro per l’impiego o iscritto ad un corso di formazione professionale, o titolare di modello comunitario S1 (ex E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33).
Oltre i 5 anni di soggiorno, il cittadino dell’Unione Europea può fare richiesta della tessera sanitaria a tempo indeterminato.
Per l’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale NON è obbligatoria l’iscrizione anagrafica.
Per informazioni rivolgersi agli sportelli CUP del distretto di residenza, a cui va presentata la documentazione che attesta i requisiti posseduti.
Casi particolari
Uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit)
Ai cittadini britannici iscritti in ANPR prima del 1° gennaio 2021, verrà rilasciato, invece che l’attestazione di soggiorno anagrafica e/o permanente, un’attestazione di iscrizione anagrafica, che potrà essere rilasciata anche ai loro familiari che siano cittadini stranieri non U.E..
Per il rilascio dell’attestazione è necessario la verifica dei requisiti di soggiorno previsti dalla direttiva 2004/38/CE. L’attestazione può essere richiesta anche dopo il 31/12/2020.
I cittadini britannici che raggiungeranno i 5 anni di residenza continuativa in Italia, potranno richiedere ed ottenere l’attestazione di soggiorno permanente, alle stesse condizioni dei cittadini dell’U.E..
L’Accordo di Recesso tra U.E. e il Regno Unito prevede che i cittadini del Regno Unito residenti in Italia entro il 31/12/2020 ed i loro famigliari, anche quelli che li raggiungono dopo tale data, hanno diritto di ricevere un nuovo documento di soggiorno formato elettronico rilasciato dalla Questura della provincia dove risiede il cittadino britannico.
Pertanto anche i famigliari dei cittadini britannici residenti al 31/12/2020, che lo raggiungono dopo tale data, hanno diritto di ricevere un nuovo documento di soggiorno in formato elettronico rilasciato dalla Questura, ma per essere iscritti in ANPR avranno necessità di tale documento di soggiorno, o della ricevuta della sua richiesta, che verrà rilasciato sulla base dell’accertamento, da parte della Questura, che il cittadino britannico loro famigliare era iscritto in ANPR alla data del 31/12/2020.
Dal 1° gennaio 2021 per i cittadini del Regno Unito che chiederanno di essere iscritti per la prima volta nell’Anagrafe della Popolazione, dovranno prima rivolgersi alla Questura per dimostrare la regolarità del soggiorno e ottenere il documento di soggiorno elettronico, che dovrà essere presentato all’Ufficio Anagrafe al momento della richiesta di iscrizione anagrafica.
Riferimenti normativi
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- Direttiva n.2004/38/CE
- d.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30
- d.Lgs. 28 febbraio 2008 n.32
- d.L. 23 giugno 2011 n.89
- L. 24 dicembre 1954 n.1228
- d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
- Circolare Istat serie B n.29/1992
- Circolari del Ministero dell’Interno n.19/2007, n.39/2007, n.45/2007, n.18/2009
Pagina aggiornata il 30/09/2024