Disposizioni anticipate di trattamento (Legge 219/2017 Art.4) DAT

Volontà in materia di trattamenti sanitari

Disposizioni anticipate di trattamento (Legge 219/2017 Art.4) DAT

Ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere (detto “disponente”) dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, possono esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nel caso in cui, in futuro, non fosse più in grado di esprimerle consapevolmente.

Tali decisioni vengono formalizzate attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), che possono essere redatte nelle seguenti forme:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata autenticata;
  • scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che ne cura la registrazione in un apposito registro;
  • presso le strutture sanitarie delle Regioni che prevedono tale gestione telematica.

Qualora le condizioni fisiche della persona non permettano di utilizzare una delle modalità sopra indicate, le DAT possono essere espresse mediante videoregistrazione o tramite dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Le DAT vanno consegnate personalmente, o da una terza persona opportunamente delegata, previa verifica della capacità di intendere e volere del disponente da parte dell’ufficiale dello stato civile, presso il medesimo ufficio.

Chi le consegna deve essere in possesso:

  • di un documento di riconoscimento valido;
  • della delega del disponente con allegata la fotocopia di un documento d’identità dello stesso, qualora la consegna fosse fatta da un soggetto terzo (il deposito sarà possibile solo se il disponente risultasse in grado di intendere e volere a seguito delle verifiche controlli disposti dall’ufficiale di anagrafe).

Alla consegna il modulo viene protocollato e viene rilasciata una ricevuta (avvio di procedimento) con l’indicazione dell’ufficio dove la documentazione è depositata e conservata. L’avvio di procedimento viene trasmesso anche ai fiduciari indicati dal disponente.

Non è possibile presentare la Disposizione in busta chiusa.

L’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la DAT in un luogo sicuro e a trasmetterla alla Banca dati nazionale delle DAT presso il Ministero della Salute. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute (avvio di procedimento) dell’avvenuto deposito della DAT.

Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Le disposizioni già predisposte possono essere modificate o revocate dal disponente, adottando le medesime forme previste per la loro redazione.

Si precisa che l’addetto ricevente:

  • non è responsabile di quanto dichiarato nella DAT e dei documenti eventualmente ad essa allegati;
  • non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle DAT stesse.

Il Comune non dispone di moduli per la dichiarazione, che possono eventualmente essere reperiti in internet.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero della Salute.

Le persone interessate possono contattare telefonicamente l’ufficio di Stato Civile per prendere appuntamento tel. 0456091209 – LUN – MART – MERC – VEN dalle ore 09,00 alle ore 12,00

Pagina aggiornata il 13/03/2026

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