Inquinamento atmosferico Livello di ALLERTA 1- Arancio – nuove disposizioni alla circolazione dei veicoli

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Con nota pervenuta via mail il 18 novembre 2024, l’Arpav ha comunicato che è stato raggiunto nel Comune di Sona il livello di allerta 1 – arancio per il PM 10.

Data:

18 Novembre 2024

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Descrizione

Livello di ALLERTA 1- Arancio – Nuove disposizioni alla circolazione dei veicoli

Con nota pervenuta via mail il 18 novembre 2024, l’Arpav ha comunicato che è stato raggiunto nel Comune di Sona il livello di allerta 1 – arancio per il PM 10.

L’ordinanza del Sindaco R.G. N. 103 del 27 settembre 2024, prevede in tale situazione, l’adozione di ulteriori misure emergenziali a decorrere da martedì 19 novembre 2024 compreso, fino a nuova comunicazione, ovvero il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, di tutti i giorni inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, delle seguenti categorie di veicoli:

1-

  • veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  • veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  • veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  • veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, EURO 4 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  • ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0, EURO 1 ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000.

2-

Inoltre, l’ordinanza del Sindaco R.G. N. 104 del 27 settembre 2024, prevede in caso di raggiungimento del livello di allerta 1- arancio sempre da martedì 19 novembre 2024,  l’adozione delle seguenti misure:

  • Divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato o pellet) con una classe emissiva inferiore a 4 stelle in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
  • la riduzione di 1 grado della temperatura (da 19 a 18 – con tolleranza di 2°C) degli edifici classificati in base al DPR 412/93 con le sigle:
  • E.1 residenza e assimilabili – E.2 uffici e assimilabili – E.4 attività ricreative o di culto e assimilabili – E.5 attività commerciali e assimilabili – E.6 attività sportive.
  • il divieto di spandimento di liquami zootecnici, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

Dette disposizioni restano valide fino a nuova comunicazione Arpav.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2024, 14:33

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