Inquinamento Atmosferico – rientro al Livello di allerta 0 – Verde

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In data 20.11.2024 l’Arpav ha comunicato il rientro al livello di allerta 0 - verde per il PM10 nel Comune di Sona a partire dalla giornata di GIOVEDI’ 21 novembre 2024

Data:

20 Novembre 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

RIENTRO al Livello di ALLERTA 0 – Verde

Si informa che con nota pervenuta via mail in data odierna, l’Arpav ha comunicato il rientro al livello di allerta 0 - verde per il PM10 nel Comune di Sona a partire dalla giornata di domani GIOVEDI’ 21 novembre 2024.  

Pertanto in base a quanto stabilito dall’ordinanza N. 103 del 27 settembre 2024 a decorrere da GIOVEDI’ 21 novembre 2024, vengono ristabiliti i seguenti divieti di circolazione dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:

-veicoli alimentati a benzina categorie M (privati): EURO 0, EURO 1;

-veicoli alimentati a benzina categoria N (commerciali): EURO 0, EURO 1;

-veicoli alimentati a diesel categoria M (privati): EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;

-veicoli alimentati a diesel categoria N (commerciali): EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;

-ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0.

Inoltre, in base all’ordinanza n. 104 del 27 settembre 2024, con il rientro al livello di allerta 0 - verde, sempre a partire da GIOVEDI’ 21 novembre 2024, vengono ristabiliti i seguenti divieti di esercizio degli impianti termici e delle temperature negli ambienti come segue:

  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato o pellet) con una classe emissiva inferiore a  3 stelle in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
  • la temperatura a massimi 19°C  (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

E.1 - residenza e assimilabili;

E.2 - uffici e assimilabili;

E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;

E.5 - attività commerciali e assimilabili;

E.6 - attività sportive;

  • la temperatura a massimi  17° C (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Rimangono confermate tutte le altre azioni e misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico previste dalle ordinanze n.  103 e 104 del  27 settembre 2024 consultabili sul sito internet del Comune.

Ultimo aggiornamento: 20/11/2024, 17:04

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