Si consiglia vivamente le persone che siano nate o che abbiano celebrato precedenti matrimoni/unioni civili in Comuni di grandi dimensioni, di presentare la richiesta di pubblicazioni almeno 6 mesi prima della data prevista per il matrimonio. I Comuni di grandi dimensioni, ai quali quest’ufficio inoltra la richiesta dei documenti necessari alle pubblicazioni di matrimonio (copie integrali di atti di stato civile), spesso trasmettono tali atti solo dopo alcuni mesi. I Comuni di grandi dimensioni, ai quali quest’ufficio inoltra la richiesta dei documenti necessari alle pubblicazioni di matrimonio (copie integrali di atti di stato civile), spesso trasmettono tali atti solo dopo alcuni mesi. L’ufficio di stato civile del Comune di Sona s’impegna a inoltrare tempestivamente, e con la massima diligenza, la richiesta di invio della documentazione ai Comuni ove essa è depositata; tuttavia non può garantire circa i tempi di risposta dei Comuni destinatari; pertanto l’acquisizione di tali documenti potrebbe avvenire oltre il termine utile per le pubblicazioni di matrimonio. Ciò potrebbe rendere necessario lo spostamento della data del rito. In tali casi di incolpevole ritardo nell’acquisizione dei documenti chiesti ad altri Comuni, il Comune di Sona declina qualsiasi responsabilità.
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Le pubblicazioni di matrimonio è affissa rimarranno affisse all’Albo Pretorio on line per 8 giorni consecutivi. Chiunque sia interessato, potrà consultare le pubblicazioni in modo autonomo collegandosi all'Albo Pretorio on line. Il certificato di pubblicazioni riporta la data di inizio dell’affissione e la data di defissione. A quest’ultima devono essere aggiunti 4 giorni di deposito presso l’ufficio, come da disposizioni di legge. Se i futuri sposi hanno due residenze diverse, la pubblicazione va eseguita in entrambi i comuni. A tal fine, questo ufficio di stato civile trasmetterà direttamente all’analogo ufficio del secondo comune di residenza, la richiesta di pubblicazioni.
La durata del procedimento di 30 giorni presente nella sezione “tempi e scadenze” viene rispettata salvo la necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6, per l’acquisizione di documentazione integrativa da terzi utile allo sviluppo della fase istruttoria. In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente, eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini vengono comunicati al cittadino.